Corte costituzionale
Ordinanza n. 476/1994
Corte cost., ord. 30 dicembre 1994, n. 476
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 476/1994
- Data di deposito
- 30 dicembre 1994
- Data di decisione
- 15 dicembre 1994
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:476
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 1, decreto-legge n. 151 del 13 maggio 1991
- art. 8, comma 1, lett. b), decreto-legge n. 384 del 19 settembre 1992
- legge n. 438 del 14 novembre 1992
- legge n. 202 del 12 luglio 1991
- art. 8, comma 3, decreto-legge n. 384 del 19 settembre 1992
Parametri
Massime
Massima n. 21147
Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale l'indicazione inaccurata od erronea delle disposizioni di legge sottoposte al vaglio di legittimita' costituzionale, puo' essere corretta quando i termini della questione risultano con sufficiente chiarezza. (Nella specie la Corte ha rilevato che la questione formulata, riguardo alla commisurazione dell'imposizione straordinaria prevista per il 1992 a carico dei possessori di aeromobili al peso anziche' al valore commerciale degli stessi, nei confronti degli "artt. 9, primo comma, della legge 12 luglio 1991, n. 202, ed 8, primo comma, lett. b), della legge 14 novembre 1992, n. 438", concerneva piu' esattamente, come si evince dal contesto dell'ordinanza, l'art. 8, primo comma, lett. b), e terzo comma, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n. 438, il quale, ai fini della base di riferimento per la determinazione del tributo, rinvia all'art. 9, primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 202, e che percio' in questi termini debba ritenersi proposta). - S. nn. 142/1993 e 188/1994. red.: S.P.
Massima n. 21148
La determinazione degli indici di capacita' contributiva e della conseguente entita' dell'onere tributario e' riservata alla discrezionalita' del legislatore, salvo i controlli di legittimita' sotto il profilo della palese arbitrarieta' e irrazionalita'. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 53 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, primo comma, lett. b), e terzo comma, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni in legge 14 novembre 1992, n. 438, in relazione all'art. 9, primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 1991, n. 202). red.: S.P.
Massima n. 21149
Una questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., per disparita' di trattamento, va dichiarata manifestamente infondata se l'ordinanza di rimessione, come nel caso di specie, non fornisca, al di la' di una generica doglianza, alcuna indicazione della norma o del principio dell'ordinamento rispetto ai quali la disposizione impugnata, diversificando situazioni tra loro comparabili, violerebbe il principio di eguaglianza. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, primo comma, lett. b), e terzo comma, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni in legge 14 novembre 1992, n. 438, in relazione all'art. 9, primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 1991, n. 202). red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera b), e comma 3 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n. 438, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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