Corte costituzionale
Ordinanza n. 46/1994
Corte cost., ord. 17 febbraio 1994, n. 46
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 46/1994
- Data di deposito
- 17 febbraio 1994
- Data di decisione
- 7 febbraio 1994
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:46
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 20153
Per effetto della sopravvenuta legge costituzionale n. 3 del 1993 - la quale, modificando l'art. 68, comma secondo, Cost., ha soppresso l'autorizzazione a procedere nei confronti dei parlamentari - non e' piu' operante la disciplina processuale concernente l'inoltro della relativa richiesta da parte del p.m., onde e' necessario che il giudice 'a quo', riesamini la rilevanza della sollevata questione di costituzionalita' volta a censurare la ritenuta perentorieta' e l'asserita incongruita' del termine per l'inoltro della richiesta medesima alla Camera cui appartiene il parlamentare da sottoporre a procedimento penale. (Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di costituzionalita' dell'art. 344, comma primo, cod. proc. pen..). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20154
Per effetto della sopravvenuta legge costituzionale n. 3 del 1993 - la quale, modificando l'art. 68, comma secondo, Cost., ha soppresso l'autorizzazione a procedere nei confronti dei parlamentari - non sussistono piu' ostacoli a che il g.i.p. disponga, in procedimenti relativi a parlamentari, lo svolgimento di ulteriori indagini e la formulazione dell'imputazione ad opera del pubblico ministero, onde e' necessario che il giudice 'a quo' riesamini la rilevanza della sollevata questione di costituzionalita' volta a censurare la mancata previsione, nel codice di rito, della possibilita' per il g.i.p. di imporre al p.m. di chiedere l'autorizzazione a procedere, o di surrogarsi a lui nella richiesta, ove ravvisi la necessita' di nuove indagini o di formulazione dell'imputazione. (Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di costituzionalita' dell'art. 409 cod. proc. pen.). red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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