Corte costituzionale

Ordinanza n. 46/1994

Corte cost., ord. 17 febbraio 1994, n. 46

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
46/1994
Data di deposito
17 febbraio 1994
Data di decisione
7 febbraio 1994
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:46

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 20153

Per effetto della sopravvenuta legge costituzionale n. 3 del 1993 - la quale, modificando l'art. 68, comma secondo, Cost., ha soppresso l'autorizzazione a procedere nei confronti dei parlamentari - non e' piu' operante la disciplina processuale concernente l'inoltro della relativa richiesta da parte del p.m., onde e' necessario che il giudice 'a quo', riesamini la rilevanza della sollevata questione di costituzionalita' volta a censurare la ritenuta perentorieta' e l'asserita incongruita' del termine per l'inoltro della richiesta medesima alla Camera cui appartiene il parlamentare da sottoporre a procedimento penale. (Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di costituzionalita' dell'art. 344, comma primo, cod. proc. pen..). red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 20154

Per effetto della sopravvenuta legge costituzionale n. 3 del 1993 - la quale, modificando l'art. 68, comma secondo, Cost., ha soppresso l'autorizzazione a procedere nei confronti dei parlamentari - non sussistono piu' ostacoli a che il g.i.p. disponga, in procedimenti relativi a parlamentari, lo svolgimento di ulteriori indagini e la formulazione dell'imputazione ad opera del pubblico ministero, onde e' necessario che il giudice 'a quo' riesamini la rilevanza della sollevata questione di costituzionalita' volta a censurare la mancata previsione, nel codice di rito, della possibilita' per il g.i.p. di imporre al p.m. di chiedere l'autorizzazione a procedere, o di surrogarsi a lui nella richiesta, ove ravvisi la necessita' di nuove indagini o di formulazione dell'imputazione. (Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di costituzionalita' dell'art. 409 cod. proc. pen.). red.: L.I. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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