Corte costituzionale

Ordinanza n. 436/1994

Corte cost., ord. 20 dicembre 1994, n. 436

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
436/1994
Data di deposito
20 dicembre 1994
Data di decisione
6 dicembre 1994
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:436

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 359 del 8 agosto 1992
  • art. 5-bis, decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992

Parametri

Massime

Massima n. 21016

Come la Corte ha ripetutamente affermato, la legittimazione del giudice istruttore di una causa civile a promuovere il giudizio di legittimita' costituzionale non sussiste quando la norma impugnata assume rilevanza per la risoluzione nel merito della causa, in quanto, in tal caso, la competenza spetta al collegio. Non puo' quindi avere ingresso, nella specie, la questione sollevata dal giudice istruttore, in una controversia avente ad oggetto la determinazione dell'indennita' di esproprio, riguardo ai criteri stabiliti in materia dall'art. 5 bis del decreto-legge n. 333 del 1992, dovendosi escludere - contro quanto si e' sostenuto nell'ordinanza di rimessione - che il potere del giudice istruttore di disporre consulenza tecnica, anche se l'art. 5 bis cit. puo' essere indicato nella formulazione dei quesiti, dipenda da tale norma. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 42, comma terzo, Cost., dell'art. 5 bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359). - Sui limiti della legittimazione del giudice istruttore a sollevare incidenti di costituzionalita', v. O. nn. 215/1992, 147/1992, 199/1990, e S. n. 1104/1988. red.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, decreto legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42, comma 3, della Costituzione, dal giudice istruttore presso il Tribunale di Gela con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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