Corte costituzionale
Ordinanza n. 436/1994
Corte cost., ord. 20 dicembre 1994, n. 436
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 436/1994
- Data di deposito
- 20 dicembre 1994
- Data di decisione
- 6 dicembre 1994
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:436
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 359 del 8 agosto 1992
- art. 5-bis, decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992
Parametri
Massime
Massima n. 21016
Come la Corte ha ripetutamente affermato, la legittimazione del giudice istruttore di una causa civile a promuovere il giudizio di legittimita' costituzionale non sussiste quando la norma impugnata assume rilevanza per la risoluzione nel merito della causa, in quanto, in tal caso, la competenza spetta al collegio. Non puo' quindi avere ingresso, nella specie, la questione sollevata dal giudice istruttore, in una controversia avente ad oggetto la determinazione dell'indennita' di esproprio, riguardo ai criteri stabiliti in materia dall'art. 5 bis del decreto-legge n. 333 del 1992, dovendosi escludere - contro quanto si e' sostenuto nell'ordinanza di rimessione - che il potere del giudice istruttore di disporre consulenza tecnica, anche se l'art. 5 bis cit. puo' essere indicato nella formulazione dei quesiti, dipenda da tale norma. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 42, comma terzo, Cost., dell'art. 5 bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359). - Sui limiti della legittimazione del giudice istruttore a sollevare incidenti di costituzionalita', v. O. nn. 215/1992, 147/1992, 199/1990, e S. n. 1104/1988. red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, decreto legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42, comma 3, della Costituzione, dal giudice istruttore presso il Tribunale di Gela con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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