Corte costituzionale
Ordinanza n. 380/1994
Corte cost., ord. 7 novembre 1994, n. 380
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 380/1994
- Data di deposito
- 7 novembre 1994
- Data di decisione
- 26 ottobre 1994
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:380
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992
Parametri
Massime
Massima n. 20893
Non da' luogo a violazione dell'art. 3 Cost., ne' sotto il profilo del principio di eguaglianza ne' sotto il profilo del principio di ragionevolezza, la mancata attribuzione anche ai medici convenzionati col Servizio Sanitario Nazionale della facolta' di permanenza in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposto, prevista dall'art. 16 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 503. Il rapporto dei suddetti medici col Servizio sanitario nazionale - definito dall'accordo collettivo nazionale reso esecutivo dal d.P.R. 28 settembre 1990, n. 313, "rapporto di lavoro autonomo" - e' infatti essenzialmente diverso dai rapporti di pubblico impiego considerati dal citato art. 16. Inoltre - come la Corte ha ripetutamente affermato - in materia di prolungamento dell'eta' pensionabile, va riconosciuta al legislatore un'ampia discrezionalita', col solo limite della manifesta arbitrarieta'. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, 'in parte qua'). - Sulla discrezionalita' del legislatore, in generale, in ordine al prolungamento dell'eta' pensionabile, v. S. nn. 374/1992, 491/1991 e 440/1991, nonche' O. nn. 252/1993, 349/1992, 362/1992 e 442/1992. red.: S.P.
Massima n. 20894
Nella questione di legittimita' costituzionale sollevata per la mancata attribuzione, anche ai medici convenzionati col Servizio Sanitario Nazionale, della facolta' di permanenza in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposo, prevista dall'art. 16 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, e' palesemente inconsistente la censura formulata in riferimento all'art. 4, primo comma, Cost.. Il precetto costituzionale invocato infatti concerne l'accesso al mercato del lavoro, mentre nella specie il lavoratore ha gia' raggiunto l'eta' per il collocamento a riposo. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 4, primo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, 'in parte qua'). red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 4, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Perugia - Sezione distaccata di Gubbio, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 7 novembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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