Corte costituzionale

Ordinanza n. 380/1994

Corte cost., ord. 7 novembre 1994, n. 380

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
380/1994
Data di deposito
7 novembre 1994
Data di decisione
26 ottobre 1994
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:380

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16, decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992

Parametri

Massime

Massima n. 20893

Non da' luogo a violazione dell'art. 3 Cost., ne' sotto il profilo del principio di eguaglianza ne' sotto il profilo del principio di ragionevolezza, la mancata attribuzione anche ai medici convenzionati col Servizio Sanitario Nazionale della facolta' di permanenza in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposto, prevista dall'art. 16 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 503. Il rapporto dei suddetti medici col Servizio sanitario nazionale - definito dall'accordo collettivo nazionale reso esecutivo dal d.P.R. 28 settembre 1990, n. 313, "rapporto di lavoro autonomo" - e' infatti essenzialmente diverso dai rapporti di pubblico impiego considerati dal citato art. 16. Inoltre - come la Corte ha ripetutamente affermato - in materia di prolungamento dell'eta' pensionabile, va riconosciuta al legislatore un'ampia discrezionalita', col solo limite della manifesta arbitrarieta'. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, 'in parte qua'). - Sulla discrezionalita' del legislatore, in generale, in ordine al prolungamento dell'eta' pensionabile, v. S. nn. 374/1992, 491/1991 e 440/1991, nonche' O. nn. 252/1993, 349/1992, 362/1992 e 442/1992. red.: S.P.

Massima n. 20894

Nella questione di legittimita' costituzionale sollevata per la mancata attribuzione, anche ai medici convenzionati col Servizio Sanitario Nazionale, della facolta' di permanenza in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposo, prevista dall'art. 16 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, e' palesemente inconsistente la censura formulata in riferimento all'art. 4, primo comma, Cost.. Il precetto costituzionale invocato infatti concerne l'accesso al mercato del lavoro, mentre nella specie il lavoratore ha gia' raggiunto l'eta' per il collocamento a riposo. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 4, primo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, 'in parte qua'). red.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 4, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Perugia - Sezione distaccata di Gubbio, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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