Corte costituzionale
Ordinanza n. 350/1994
Corte cost., ord. 25 luglio 1994, n. 350
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 350/1994
- Data di deposito
- 25 luglio 1994
- Data di decisione
- 19 luglio 1994
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:350
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 20833
Il riferimento, nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione, a disposizioni diverse da quelle che il giudice 'a quo' effettivamente ha inteso censurare, puo' essere corretto dalla Corte, ove si tratti di errore materiale. (Nella specie, la Corte ha individuato negli artt. 202, 203, 204 e 205 del nuovo codice della strada l'oggetto della questione di costituzionalita' erroneamente riferita agli artt. 18, 22 e 23 della L. n. 689 del 1991). - V. S. nn. 115/1990, 138/1986, 47/1962. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20834
Il pagamento in misura ridotta delle sanzioni per infrazioni al codice stradale costituisce un beneficio offerto al trasgressore in funzione deflattiva del contenzioso, sicche' la perdita di esso in caso di attivazione di rimedi amministrativi o giurisdizionali appare giustificata e non viola gli artt. 3 e 24 Cost., giacche' non configura un'ipotesi di 'solve et repete' (potendo anzi il giudice sospendere il pagamento ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, della L. n. 689 del 1981), ne' esclude comunque che, nel respingere l'opposizione, il giudice possa - nella sua discrezionalita' ed ove ne ricorrano le condizioni - determinare la sanzione in misura corrispondente a quella "ridotta" di cui all'art. 202 cod. strada. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della questione di costituzionalita' degli artt. 202, 203, 204 e 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, nella parte in cui non prevedono che il termine per il pagamento in misura ridotta resti sospeso in pendenza di opposizione all'ingiunzione prefettizia). - V. O. n. 67/1994; circa l'individuazione delle disposizioni oggetto di censura, v. massima precedente. red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 18, 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) (recte: degli artt. 202, 203, 204 e 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Alessandria con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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