Corte costituzionale
Ordinanza n. 333/1994
Corte cost., ord. 22 luglio 1994, n. 333
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 333/1994
- Data di deposito
- 22 luglio 1994
- Data di decisione
- 7 luglio 1994
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:333
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 20669
Manifesta inammissibilita' in quanto -come gia' rilevato dalla Corte nel pronunciarsi su analoga questione di costituzionalita' della norma impugnata- gli interventi di innovazione normativa conseguenti all'accoglimento della formulata censura comporterebbero l'esercizio di scelte discrezionali rientranti nell'esclusiva competenza del legislatore. - Nello stesso senso, sul punto, O. n. 24/1985, ma anche, in riferimento ad altri aspetti della complessa problematica, S. n. 139/1982. red.: F.S. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 222 c.p. sollevata, in relazione agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione dal Tribunale di Savona con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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