Corte costituzionale

Ordinanza n. 333/1994

Corte cost., ord. 22 luglio 1994, n. 333

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
333/1994
Data di deposito
22 luglio 1994
Data di decisione
7 luglio 1994
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:333

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 20669

Manifesta inammissibilita' in quanto -come gia' rilevato dalla Corte nel pronunciarsi su analoga questione di costituzionalita' della norma impugnata- gli interventi di innovazione normativa conseguenti all'accoglimento della formulata censura comporterebbero l'esercizio di scelte discrezionali rientranti nell'esclusiva competenza del legislatore. - Nello stesso senso, sul punto, O. n. 24/1985, ma anche, in riferimento ad altri aspetti della complessa problematica, S. n. 139/1982. red.: F.S. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 222 c.p. sollevata, in relazione agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione dal Tribunale di Savona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze