Corte costituzionale

Ordinanza n. 275/1994

Corte cost., ord. 30 giugno 1994, n. 275

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
275/1994
Data di deposito
30 giugno 1994
Data di decisione
22 giugno 1994
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
PESCATORE
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:275

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 20838

Manifesta infondatezza della questione in quanto il principio di buon andamento e di imparzialita' della pubblica amministrazione, vincolante per la disciplina dell'organizzazione dei pubblici uffici, pur potendo riferirsi anche agli organi dell'amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, mentre e' del tutto estraneo al tema dell'esercizio della funzione giurisdizionale, nel suo complesso e in relazione ai diversi provvedimenti che costituiscono espressione di tale esercizio. - Sul principio (art. 97 Cost.) assunto a parametro, v. S. nn. 376/1993, 18/1989 e 86/1982. red.: E.M. rev.: S.P.

Massima n. 20839

Manifesta infondatezza della questione in quanto il principio sancito dall'art. 107, terzo comma, Cost., secondo cui "i magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversita' di funzioni", concerne lo 'status' giuridico dei magistrati e mira ad escludere tra loro il vincolo gerarchico o arbitrarie categorizzazioni non sorrette da ragioni funzionali e, pertanto, non puo' essere invocato per censurare l'ambito delle funzioni che la legge assegna ai vari organi giurisdizionali in ragione delle diverse fasi in cui il processo si articola. - S. nn. 50/1970, 123/1970 e 86/1982. red.: E.M. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 97, primo e secondo comma, e 107, terzo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ivrea con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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