Corte costituzionale
Ordinanza n. 275/1994
Corte cost., ord. 30 giugno 1994, n. 275
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 275/1994
- Data di deposito
- 30 giugno 1994
- Data di decisione
- 22 giugno 1994
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- PESCATORE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:275
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 20838
Manifesta infondatezza della questione in quanto il principio di buon andamento e di imparzialita' della pubblica amministrazione, vincolante per la disciplina dell'organizzazione dei pubblici uffici, pur potendo riferirsi anche agli organi dell'amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, mentre e' del tutto estraneo al tema dell'esercizio della funzione giurisdizionale, nel suo complesso e in relazione ai diversi provvedimenti che costituiscono espressione di tale esercizio. - Sul principio (art. 97 Cost.) assunto a parametro, v. S. nn. 376/1993, 18/1989 e 86/1982. red.: E.M. rev.: S.P.
Massima n. 20839
Manifesta infondatezza della questione in quanto il principio sancito dall'art. 107, terzo comma, Cost., secondo cui "i magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversita' di funzioni", concerne lo 'status' giuridico dei magistrati e mira ad escludere tra loro il vincolo gerarchico o arbitrarie categorizzazioni non sorrette da ragioni funzionali e, pertanto, non puo' essere invocato per censurare l'ambito delle funzioni che la legge assegna ai vari organi giurisdizionali in ragione delle diverse fasi in cui il processo si articola. - S. nn. 50/1970, 123/1970 e 86/1982. red.: E.M. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 97, primo e secondo comma, e 107, terzo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ivrea con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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