Corte costituzionale

Ordinanza n. 251/1994

Corte cost., ord. 16 giugno 1994, n. 251

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
251/1994
Data di deposito
16 giugno 1994
Data di decisione
9 giugno 1994
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
PESCATORE
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:251

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 20657

Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto le nuove norme sul processo tributario, di cui al d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, hanno effetto - ai sensi dell'art. 80, del decreto stesso, come modificato dall'art. 69, d.l. n. 331 del 1993, conv. in l. n. 427 del 1993 - solo a partire dal 1 ottobre 1994 e pertanto la disposizione impugnata non puo' trovare applicazione nel giudizio 'a quo'. - V. O. n. 502/1993 e S. n. 107/1994. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Massima n. 20658

Posta la ragionevolezza - gia' riconosciuta dalla Corte in relazione alla discrezionalita' del legislatore di modulare diversamente il diritto di difesa, nel rispetto delle garanzie fondamentali - della facolta' attribuita al contribuente dal primo comma dell'art. 30, d.P.R. n. 636 del 1972, di difendersi personalmente nei procedimenti davanti alle Commissioni tributarie, non puo', 'a fortiori', ritenersi irragionevole che l'assistenza e la rappresentanza in tali giudizi sia attribuita dal terzo comma dello stesso articolo, anche ad altri soggetti che non siano avvocati o procuratori legali (come nella specie i ragionieri) dotati di cognizioni tecniche in virtu' della loro professione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30, terzo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma e 24, secondo comma, Cost.). - V. specificamente, S. n. 188/1980, O. nn. 48/1988 e 685/1988. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevata dalla Commissione stessa con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze