Corte costituzionale
Ordinanza n. 251/1994
Corte cost., ord. 16 giugno 1994, n. 251
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 251/1994
- Data di deposito
- 16 giugno 1994
- Data di decisione
- 9 giugno 1994
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- PESCATORE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:251
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, comma 2, decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992
- art. 30, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 20657
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto le nuove norme sul processo tributario, di cui al d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, hanno effetto - ai sensi dell'art. 80, del decreto stesso, come modificato dall'art. 69, d.l. n. 331 del 1993, conv. in l. n. 427 del 1993 - solo a partire dal 1 ottobre 1994 e pertanto la disposizione impugnata non puo' trovare applicazione nel giudizio 'a quo'. - V. O. n. 502/1993 e S. n. 107/1994. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Massima n. 20658
Posta la ragionevolezza - gia' riconosciuta dalla Corte in relazione alla discrezionalita' del legislatore di modulare diversamente il diritto di difesa, nel rispetto delle garanzie fondamentali - della facolta' attribuita al contribuente dal primo comma dell'art. 30, d.P.R. n. 636 del 1972, di difendersi personalmente nei procedimenti davanti alle Commissioni tributarie, non puo', 'a fortiori', ritenersi irragionevole che l'assistenza e la rappresentanza in tali giudizi sia attribuita dal terzo comma dello stesso articolo, anche ad altri soggetti che non siano avvocati o procuratori legali (come nella specie i ragionieri) dotati di cognizioni tecniche in virtu' della loro professione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30, terzo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma e 24, secondo comma, Cost.). - V. specificamente, S. n. 188/1980, O. nn. 48/1988 e 685/1988. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevata dalla Commissione stessa con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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