Corte costituzionale
Ordinanza n. 238/1994
Corte cost., ord. 10 giugno 1994, n. 238
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 238/1994
- Data di deposito
- 10 giugno 1994
- Data di decisione
- 6 giugno 1994
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:238
Norme oggetto del giudizio
- art. 106, comb.disp., decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 15 giugno 1959
- art. 148, comma 10, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 148, comma 16, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 237, comma 2, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
Parametri
Massime
Massima n. 20820
La questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti del combinato disposto dell'art. 106 del d.P.R. n. 393 del 1959, e degli artt. 148, commi decimo e sedicesimo, e 237, comma secondo, del d.lgs. n. 285 del 1992, in base all'assunto che la depenalizzazione, in virtu' del secondo, del reato di sorpasso irregolare previsto dal primo non fosse operante per le infrazioni commesse prima dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo, difetta di rilevanza nel giudizio di provenienza. In coerenza con le conclusioni cui la giurisprudenza di legittimita' era gia' uniformemente pervenuta nell'interpretazione della norma transitoria dell'art. 237 cit., nel testo originario, con l'art. 130, primo comma, lett. b) del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360 - emanato prima della proposizione dell'incidente di costituzionalita' - il legislatore ha infatti chiarito che l'applicazione "ultrattiva" di procedimenti e sanzioni dalla stessa prevista ha riguardo alle sole violazioni e sanzioni amministrative. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., del combinato disposto degli artt. 106 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, e 148, decimo e sedicesimo comma, e 237, secondo comma, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285). - Su altri casi di inammissibilita' per non avere il rimettente tenuto conto della effettiva formulazione della norma impugnata al tempo della proposizione della questione, v. O. nn. 21/1990 e 31/1989. red.: S.P.
Massima n. 20821
Per una valutazione del persistere della rilevanza alla luce dello 'ius superveniens' vanno restituiti al giudice 'a quo' gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti del combinato disposto dell'art. 106 del d.P.R. n. 393 del 1959, e degli artt. 148, commi decimo e sedicesimo, e 237, comma secondo, del d.lgs. n. 285 del 1992, in base all'assunto che la depenalizzazione, in virtu' del secondo, del reato di sorpasso irregolare previsto dal primo non fosse operante per le infrazioni commesse prima dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo. Con l'art. 130, primo comma, lett. b) del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360 - emanato dopo la proposizione dell'incidente di costituzionalita' - il legislatore, in coerenza con le conclusioni cui la giurisprudenza di legittimita' era gia' uniformemente pervenuta nell'interpretazione della norma transitoria dell'art. 237 cit., nel testo originario, ha infatti chiarito che l'applicazione "ultrattiva" di procedimenti e sanzioni dalla stessa prevista, ha riguardo alle sole violazioni e sanzioni amministrative. red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 106 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale) e 148, decimo e sedicesimo comma, e 237, secondo comma, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata dal Pretore di Camerino, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con ordinanza del 5 ottobre 1993;
ordina la restituzione al Pretore di Camerino degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli sopraindicati, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con ordinanza del 23 febbraio 1993.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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