Corte costituzionale

Ordinanza n. 238/1994

Corte cost., ord. 10 giugno 1994, n. 238

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
238/1994
Data di deposito
10 giugno 1994
Data di decisione
6 giugno 1994
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:238

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 20820

La questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti del combinato disposto dell'art. 106 del d.P.R. n. 393 del 1959, e degli artt. 148, commi decimo e sedicesimo, e 237, comma secondo, del d.lgs. n. 285 del 1992, in base all'assunto che la depenalizzazione, in virtu' del secondo, del reato di sorpasso irregolare previsto dal primo non fosse operante per le infrazioni commesse prima dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo, difetta di rilevanza nel giudizio di provenienza. In coerenza con le conclusioni cui la giurisprudenza di legittimita' era gia' uniformemente pervenuta nell'interpretazione della norma transitoria dell'art. 237 cit., nel testo originario, con l'art. 130, primo comma, lett. b) del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360 - emanato prima della proposizione dell'incidente di costituzionalita' - il legislatore ha infatti chiarito che l'applicazione "ultrattiva" di procedimenti e sanzioni dalla stessa prevista ha riguardo alle sole violazioni e sanzioni amministrative. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., del combinato disposto degli artt. 106 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, e 148, decimo e sedicesimo comma, e 237, secondo comma, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285). - Su altri casi di inammissibilita' per non avere il rimettente tenuto conto della effettiva formulazione della norma impugnata al tempo della proposizione della questione, v. O. nn. 21/1990 e 31/1989. red.: S.P.

Massima n. 20821

Per una valutazione del persistere della rilevanza alla luce dello 'ius superveniens' vanno restituiti al giudice 'a quo' gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti del combinato disposto dell'art. 106 del d.P.R. n. 393 del 1959, e degli artt. 148, commi decimo e sedicesimo, e 237, comma secondo, del d.lgs. n. 285 del 1992, in base all'assunto che la depenalizzazione, in virtu' del secondo, del reato di sorpasso irregolare previsto dal primo non fosse operante per le infrazioni commesse prima dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo. Con l'art. 130, primo comma, lett. b) del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360 - emanato dopo la proposizione dell'incidente di costituzionalita' - il legislatore, in coerenza con le conclusioni cui la giurisprudenza di legittimita' era gia' uniformemente pervenuta nell'interpretazione della norma transitoria dell'art. 237 cit., nel testo originario, ha infatti chiarito che l'applicazione "ultrattiva" di procedimenti e sanzioni dalla stessa prevista, ha riguardo alle sole violazioni e sanzioni amministrative. red.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 106 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale) e 148, decimo e sedicesimo comma, e 237, secondo comma, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata dal Pretore di Camerino, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con ordinanza del 5 ottobre 1993;

ordina la restituzione al Pretore di Camerino degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli sopraindicati, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con ordinanza del 23 febbraio 1993.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze