Corte costituzionale
Ordinanza n. 230/1994
Corte cost., ord. 8 giugno 1994, n. 230
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 230/1994
- Data di deposito
- 8 giugno 1994
- Data di decisione
- 26 maggio 1994
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- PESCATORE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:230
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 77, comma 1, Costituzione
- art. 30, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
- art. 76, Costituzione
Massime
Massima n. 20682
La questione di legittimita' costituzionale in via incidentale - in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, in relazione all'art. 30 legge 30 dicembre 1991 n. 413 - dell'art. 80, secondo comma, decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, nella parte in cui prevede che le disposizioni del decreto stesso, benche' in vigore nel termine ordinario di vacazione, hanno effetto dalla data d'insediamento delle (nuove) Commissioni tributarie provinciali e regionali, in base all'assunto che di tale differimento della operativita' delle nuove norme sul processo tributario non vi sarebbe previsione alcuna nella legge di delega, e' ammissibile, perche' scopo precipuo della proposta censura e' quello di determinare una efficacia immediata della innovata disciplina del contenzioso tributario onde consentirne l'applicabilita' anche da parte delle esistenti Commissioni tributarie. red.: F.S. rev.: S.P.
Massima n. 20684
L'istituzione delle nuove commissioni tributarie (decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546) e' adempimento di non lieve momento destinato a svolgersi in un ragionevole arco di tempo; conseguentemente nella delega al Governo (legge 30 dicembre 1991 n. 413) non puo' non ritenersi compresa - diversamente da quanto asserito dal giudice rimettente - la potesta' di fissare un 'dies a quo' per l'efficacia della nuova disciplina processuale, in correlazione col venire in esistenza giuridicamente e di fatto di tali nuovi organi. Inoltre la disposizione prevista dal decreto legislativo, in ordine al collegamento tra la data di efficacia delle nuove disposizioni riguardanti il contenzioso tributario e quella di istituzione delle nuove commissioni, risulta ribadita successivamente dal legislatore ordinario (art. 69 del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge 20 ottobre 1993, n. 427), con conseguente superamento del problema dei limiti posti alla potesta' del legislatore delegato. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, in relazione all'art. 30 legge 30 dicembre 1991 n. 413 - dell'art. 80, secondo comma, decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546). red.: F.S. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione ed in relazione all'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con ordinanza emessa in data 22 settembre 1993.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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