Corte costituzionale

Ordinanza n. 230/1994

Corte cost., ord. 8 giugno 1994, n. 230

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
230/1994
Data di deposito
8 giugno 1994
Data di decisione
26 maggio 1994
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
PESCATORE
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:230

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 20682

La questione di legittimita' costituzionale in via incidentale - in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, in relazione all'art. 30 legge 30 dicembre 1991 n. 413 - dell'art. 80, secondo comma, decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, nella parte in cui prevede che le disposizioni del decreto stesso, benche' in vigore nel termine ordinario di vacazione, hanno effetto dalla data d'insediamento delle (nuove) Commissioni tributarie provinciali e regionali, in base all'assunto che di tale differimento della operativita' delle nuove norme sul processo tributario non vi sarebbe previsione alcuna nella legge di delega, e' ammissibile, perche' scopo precipuo della proposta censura e' quello di determinare una efficacia immediata della innovata disciplina del contenzioso tributario onde consentirne l'applicabilita' anche da parte delle esistenti Commissioni tributarie. red.: F.S. rev.: S.P.

Massima n. 20684

L'istituzione delle nuove commissioni tributarie (decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546) e' adempimento di non lieve momento destinato a svolgersi in un ragionevole arco di tempo; conseguentemente nella delega al Governo (legge 30 dicembre 1991 n. 413) non puo' non ritenersi compresa - diversamente da quanto asserito dal giudice rimettente - la potesta' di fissare un 'dies a quo' per l'efficacia della nuova disciplina processuale, in correlazione col venire in esistenza giuridicamente e di fatto di tali nuovi organi. Inoltre la disposizione prevista dal decreto legislativo, in ordine al collegamento tra la data di efficacia delle nuove disposizioni riguardanti il contenzioso tributario e quella di istituzione delle nuove commissioni, risulta ribadita successivamente dal legislatore ordinario (art. 69 del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge 20 ottobre 1993, n. 427), con conseguente superamento del problema dei limiti posti alla potesta' del legislatore delegato. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, in relazione all'art. 30 legge 30 dicembre 1991 n. 413 - dell'art. 80, secondo comma, decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546). red.: F.S. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione ed in relazione all'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con ordinanza emessa in data 22 settembre 1993.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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