Corte costituzionale

Ordinanza n. 160/1994

Corte cost., ord. 21 aprile 1994, n. 160

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
160/1994
Data di deposito
21 aprile 1994
Data di decisione
14 aprile 1994
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:160

Norme oggetto del giudizio

Parametri

  • art. 76, Costituzione
  • convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950) del 4 novembre 1950
  • art. 2, comma 1, p. I, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
  • art. 6, legge n. 848 del 4 agosto 1955

Massime

Massima n. 20610

Questione gia' dichiarata inammissibile in quanto, pur dovendosi ribadire che la pubblicita' del giudizio, specie di quello penale, costituisce un principio essenziale dell'ordinamento democratico, va considerato che nella peculiare disciplina del giudizio abbreviato entrano in gioco interessi diversi che solo il legislatore puo' valutare comparativamente e bilanciare nell'ambito della sua discrezionalita'. red.: E.M. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 441, primo comma, 420, primo comma, e 127, sesto comma, del codice di procedura penale nella parte in cui dispongono che il giudizio abbreviato ammesso all'udienza preliminare si svolge senza il pubblico, in riferimento all'art. 76 della Costituzione nonché agli artt. 2, primo comma, prima parte, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del protocollo addizionale alla convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), sollevata dal Tribunale di Perugia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze