Corte costituzionale

Ordinanza n. 159/1994

Corte cost., ord. 21 aprile 1994, n. 159

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
159/1994
Data di deposito
21 aprile 1994
Data di decisione
14 aprile 1994
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:159

Norme oggetto del giudizio

  • art. 29, comma 2, legge della Regione siciliana del 9 dicembre 1980
  • art. 29, comma 2, legge della Regione siciliana n. 127 del 9 dicembre 1980

Parametri

Massime

Massima n. 20847

Ne' dal principio di personalita' della pena sancito dall'art. 27 Cost., ne' dalle disposizioni degli artt. 11 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernenti, rispettivamente, i criteri di graduazione delle sanzioni amministrative e il potere di riforma dell'ordinanza-ingiunzione riconosciuto al giudice dell'opposizione, puo' trarsi una regola generale ed assoluta che, imponendo, per ogni tipo di illecito, la graduazione delle sanzioni, vieti che esse siano determinate in misura fissa. Il principio di personalita' della pena -come si e' piu' volte ribadito- non ha infatti alcuna attinenza con le sanzioni amministrative, concernendo esclusivamente quelle penali, riguardo alle quali, peraltro, la Corte ha escluso la incostituzionalita' di una loro eventuale determinazione in misura fissa. A loro volta i citati artt. 11 e 23 della legge n. 689 del 1981 hanno entrambi un ambito di applicazione circoscritto alle sanzioni graduabili e non escludono, anzi ammettono espressamente, figure di sanzioni fisse o proporzionali. E' quindi senz'altro da escludere, nel caso in questione, che l'impugnato art. 29, secondo comma, della legge della Regione Sicilia 9 dicembre 1980, n. 127, col prevedere, riguardo ai giacimenti minerali da cava, per l'esercizio non autorizzato dell'attivita' di escavazione una sanzione amministrativa fissa (di lire 5 milioni) si ponga in contrasto con il citato principio costituzionale o che comunque dia luogo ad una deviazione dalle suddette norme della legge n. 689 del 1981, in cui possa ravvisarsi un 'vulnus' al principio di eguaglianza. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 27 Cost., e -sotto l'anzidetto profilo- all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 29, secondo comma, legge Regione Sicilia 9 dicembre 1980, n. 127. - Sulla non attinenza del principio della personalita' della pena ex art. 27 Cost., alle sanzioni amministrative, v. S. n. 29/1961 e O. nn. 420 e 502/1987; sulla legittimita' di sanzioni in misura fissa in materia penale, v. S. nn. 50/1980, 167/1971, 67/1963 e 15/1962; sull'art. 11 della legge n. 689 del 1981, v. S. n. 250/1992. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Massima n. 23444

Il principio di ragionevolezza sancito dall'art. 3 Cost. non puo' dirsi violato dalla previsione, nell'art. 29, comma secondo, della legge della Regione Sicilia 9 dicembre 1980, n. 127, per l'esercizio non autorizzato, riguardo ai giacimenti minerari da cava, dell'attivita' di escavazione, della pena pecuniaria fissa di L. 5 milioni. Il limite della non arbitrarieta' che il legislatore, pur nella discrezionalita' che gli va riconosciuta in ordine a tale criterio di determinazione delle sanzioni e' tenuto ad osservare, risulta infatti rispettato dalla norma censurata, con la quale non si e' inteso imporre una valutazione omogenea per fatti di diversa gravita', ma di garantire una graduazione della sanzione in funzione esclusiva del termine entro il quale va adempiuto l'ordine di sospensione (e cioe' di un elemento oggettivo dell'illecito), di guisa che la sanzione di cinque milioni prevista per il caso di ottemperanza immediata viene aumentata della meta' nel caso in cui si adempia con ritardo. E d'altra parte eventuali differenze fra i casi rientranti nella previsione normativa non appaiono di tale rilievo da imporre diversificazioni nelle sanzioni, atteso che la oggettiva esistenza e consistenza del pericolo che si intende evitare e' sufficientemente definita dalla trasgressione al dovere di astensione in difetto della relativa autorizzazione, la cui funzione preventiva e' indispensabile per la salvaguardia degli interessi pubblici sottostanti all'attivita' di cava. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto l'anzidetto profilo- della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 29, comma secondo, legge Regione Sicilia 9 dicembre 1980, n. 127). - Riguardo agli interessi pubblici alla cui tutela sono ordinati i poteri della P.A. di autorizzazione e di sospensione delle attivita' escavative, v. S. nn. 218/1988, 9/1973, 7/1982, 79/1993 e 148/1993. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita costituzionale dell'art. 29, comma secondo, della legge della Regione Sicilia 9 dicembre 1980, n. 127 (Disposizioni per la coltivazione dei giacimenti minerari da cava e provvedimenti per il rilancio e lo sviluppo del comparto lapideo di pregio nel territorio della regione siciliana), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione e 11 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), dal pretore di Marsala - sez. distaccata di Pantelleria - con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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