Corte costituzionale

Ordinanza n. 141/1994

Corte cost., ord. 13 aprile 1994, n. 141

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
141/1994
Data di deposito
13 aprile 1994
Data di decisione
25 marzo 1994
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:141

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 20608

Posto che le situazioni soggettive del conduttore e del locatore in ordine, rispettivamente, all'azione per la ripetizione di somme corrisposte illegalmente e all'azione per ottenere somme non percepite, sebbene legalmente spettanti, rispondono ad esigenze diverse, e quindi non sono comparabili tra loro, ai fini del principio di eguaglianza, non puo' certo dirsi ingiustificato che solo nella prima ipotesi l'esercizio della relativa azione e' sottoposto al termine di decadenza di sei mesi decorrenti dalla riconsegna dell'immobile. Infatti, mentre la pretesa del locatore discende da un regolamento negoziale 'secundum legem' e si inserisce razionalmente nella generale previsione di prescrizione quinquennale, di cui all'art. 2948, n. 3, cod. civ., la disciplina concernente il conduttore (art. 79, secondo comma, l. n. 392/1978) e' volta ad eliminare l'incertezza connessa ad una convenzione 'contra legem', per cui l'azione a questi riconosciuta implica la previa determinazione del canone legale e, ragionevolmente, ne e' riconosciuta la proponibilita' entro un circoscritto lasso di tempo. Deve quindi escludersi che detta disciplina comporti un ingiustificato trattamento deteriore del conduttore, nella specie, lamentato dal giudice rimettente a fondamento della richiesta finalizzata ad estendere la disciplina stessa - mediante sentenza additiva - al locatore. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 79, secondo comma, l. 27 luglio 1978, n. 392). red.: A.M.M. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 25 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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