Corte costituzionale

Sentenza n. 90/1993

Corte cost., sent. 15 marzo 1993, n. 90

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
90/1993
Data di deposito
15 marzo 1993
Data di decisione
8 marzo 1993
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:90

Norme oggetto del giudizio

  • art. 22, legge n. 158 del 20 maggio 1991
  • art. 1, comma 5, bis, decreto-legge n. 901 del 22 dicembre 1984
  • art. 14, comma 2, decreto-legge n. 534 del 29 dicembre 1987
  • legge n. 47 del 29 febbraio 1988
  • legge n. 42 del 1° marzo 1985

Parametri

Massime

Massima n. 19199

La mancanza, nell'ordinanza di rimessione, di elementi idonei ad individuare con esattezza il 'petitum', rende inammissibile la sollevata questione di legittimita' costituzionale. - Per un'applicazione del criterio, v. la successiva massima B.

Massima n. 19200

La questione di legittimita' costituzionale delle norme che hanno prorogato termini di scadenza delle occupazioni temporanee autorizzate ai sensi dell'art. 20, L. n. 865 del 1971, va dichiarata inammissibile per carenza di elementi idonei a determinarne con esattezza il 'petitum': non e' infatti desumibile dall'ordinanza di rimessione se nel giudizio 'a quo' si controverta di occupazioni finalizzate all'espropriazione o alla semplice costituzione di una servitu' di elettrodotto, distinzione questa necessaria ai fini di valutare la legittimita' costituzionale delle relative proroghe tenendo conto delle diverse, rispettive normative di riferimento. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' degli artt. 1, comma 5 bis, d.l. 22 dicembre 1984 n. 901, conv. in l. 1 marzo 1985 n. 42; 14, comma secondo, d.l. 29 dicembre 1987 n. 534, conv. in l. 29 febbraio 1988 n. 47; e 22, l. 20 maggio 1991 n. 158, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 42 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5 bis, aggiunto al decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901 (Proroga della vigenza di taluni termini in materia di lavori pubblici), dalla legge di conversione 1° marzo 1985, n. 42; dell'art. 14, secondo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico), conv. dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47; dell'art. 22 della legge 20 maggio 1991, n. 158 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative), questione sollevata in riferimento agli artt. 24 e 42 della Costituzione, dal tribunale di S. Maria Capua Vetere, con ordinanza del 14 novembre 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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