Corte costituzionale
Sentenza n. 90/1993
Corte cost., sent. 15 marzo 1993, n. 90
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 90/1993
- Data di deposito
- 15 marzo 1993
- Data di decisione
- 8 marzo 1993
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:90
Norme oggetto del giudizio
- art. 22, legge n. 158 del 20 maggio 1991
- art. 1, comma 5, bis, decreto-legge n. 901 del 22 dicembre 1984
- art. 14, comma 2, decreto-legge n. 534 del 29 dicembre 1987
- legge n. 47 del 29 febbraio 1988
- legge n. 42 del 1° marzo 1985
Parametri
Massime
Massima n. 19199
La mancanza, nell'ordinanza di rimessione, di elementi idonei ad individuare con esattezza il 'petitum', rende inammissibile la sollevata questione di legittimita' costituzionale. - Per un'applicazione del criterio, v. la successiva massima B.
Massima n. 19200
La questione di legittimita' costituzionale delle norme che hanno prorogato termini di scadenza delle occupazioni temporanee autorizzate ai sensi dell'art. 20, L. n. 865 del 1971, va dichiarata inammissibile per carenza di elementi idonei a determinarne con esattezza il 'petitum': non e' infatti desumibile dall'ordinanza di rimessione se nel giudizio 'a quo' si controverta di occupazioni finalizzate all'espropriazione o alla semplice costituzione di una servitu' di elettrodotto, distinzione questa necessaria ai fini di valutare la legittimita' costituzionale delle relative proroghe tenendo conto delle diverse, rispettive normative di riferimento. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' degli artt. 1, comma 5 bis, d.l. 22 dicembre 1984 n. 901, conv. in l. 1 marzo 1985 n. 42; 14, comma secondo, d.l. 29 dicembre 1987 n. 534, conv. in l. 29 febbraio 1988 n. 47; e 22, l. 20 maggio 1991 n. 158, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 42 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5 bis, aggiunto al decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901 (Proroga della vigenza di taluni termini in materia di lavori pubblici), dalla legge di conversione 1° marzo 1985, n. 42; dell'art. 14, secondo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico), conv. dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47; dell'art. 22 della legge 20 maggio 1991, n. 158 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative), questione sollevata in riferimento agli artt. 24 e 42 della Costituzione, dal tribunale di S. Maria Capua Vetere, con ordinanza del 14 novembre 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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