Corte costituzionale
Sentenza n. 9/1993
Corte cost., sent. 19 gennaio 1993, n. 9
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 9/1993
- Data di deposito
- 19 gennaio 1993
- Data di decisione
- 12 gennaio 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:9
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 19040
Riguardo alla impugnabilita' dei provvedimenti di revisione degli estimi catastali degli immobili iscritti alle categorie A, B e C, la giurisprudenza tributaria e' orientata, per un verso, nel senso della ammissibilita' della impugnazione diretta innanzi alle commissioni tributarie e, per altro, nel senso della possibilita' di impugnare i citati provvedimenti nel momento della successiva concretizzazione del rapporto tributario ancorato alla rendita catastale derivante dall'applicazione dei nuovi estimi; pertanto cio' che viene in discussione e', non gia' 'l'an' ma solo il 'quomodo' dell'accesso alla tutela giurisdizionale avanti le commissioni tributarie, sicche' va senz'altro respinta la censura di violazione degli artt. 3 e 113 Cost., avanzata sulla premessa esegetica della non impugnabilita' dei citati provvedimenti, tanto piu' che i proprietari degli immobili delle categorie A, B e C sono legittimati ad impugnare gli atti in questione per vizi di legittimita' avanti al giudice amministrativo. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 113 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in parte 'qua').
Massima n. 19041
Nei giudizi sulle leggi la Corte non e' tenuta a sciogliere anticipatamente, riguardo alle norme impugnate, nodi interpretativi che non siano funzionali alla decisione della questione di costituzionalita'. - ved. massima precedente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, sollevata, in riferimento agli artt. 113 e 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Piacenza con ordinanza emessa il 16 marzo 1992.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.
Il presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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