Corte costituzionale

Sentenza n. 9/1993

Corte cost., sent. 19 gennaio 1993, n. 9

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
9/1993
Data di deposito
19 gennaio 1993
Data di decisione
12 gennaio 1993
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:9

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972

Parametri

Massime

Massima n. 19040

Riguardo alla impugnabilita' dei provvedimenti di revisione degli estimi catastali degli immobili iscritti alle categorie A, B e C, la giurisprudenza tributaria e' orientata, per un verso, nel senso della ammissibilita' della impugnazione diretta innanzi alle commissioni tributarie e, per altro, nel senso della possibilita' di impugnare i citati provvedimenti nel momento della successiva concretizzazione del rapporto tributario ancorato alla rendita catastale derivante dall'applicazione dei nuovi estimi; pertanto cio' che viene in discussione e', non gia' 'l'an' ma solo il 'quomodo' dell'accesso alla tutela giurisdizionale avanti le commissioni tributarie, sicche' va senz'altro respinta la censura di violazione degli artt. 3 e 113 Cost., avanzata sulla premessa esegetica della non impugnabilita' dei citati provvedimenti, tanto piu' che i proprietari degli immobili delle categorie A, B e C sono legittimati ad impugnare gli atti in questione per vizi di legittimita' avanti al giudice amministrativo. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 113 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in parte 'qua').

Massima n. 19041

Nei giudizi sulle leggi la Corte non e' tenuta a sciogliere anticipatamente, riguardo alle norme impugnate, nodi interpretativi che non siano funzionali alla decisione della questione di costituzionalita'. - ved. massima precedente.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, sollevata, in riferimento agli artt. 113 e 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Piacenza con ordinanza emessa il 16 marzo 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.

Il presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze