Corte costituzionale
Sentenza n. 82/1993
Corte cost., sent. 11 marzo 1993, n. 82
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 82/1993
- Data di deposito
- 11 marzo 1993
- Data di decisione
- 26 febbraio 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:82
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 24, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 2, dir. 52, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
Massime
Massima n. 19299
La verifica della conformita' o meno delle disposizioni del codice di procedura penale ai principi ed ai criteri formulati nella legge di delegazione, pur non potendo prescindere dal dato testuale in cui risulta espressa la volonta' del delegante, non puo' dirsi concretamente esaurita se al raffronto dei testi non si sovrapponga il necessario controllo circa la compatibilita' dei fini che fonte delegante e norma delegata hanno inteso perseguire, nel quadro di ciascun istituto e del sistema nel suo assieme. Pertanto, le scelte operate dal Parlamento possono ricevere coerente lettura solo nei limiti in cui ogni singola "prescrizione", impartita a norma dell'art. 76 della Costituzione, venga interpretata in stretta aderenza alla funzione che la stessa e' destinata a svolgere nell'ambito di quello specifico modello processuale che il delegante ha inteso tracciare.
Massima n. 19300
L'udienza preliminare e' destinata a svolgere essenzialmente una funzione di garanzia per l'imputato, naturale espressione dell'inviolabile diritto di difesa che l'art. 24 Cost. riconosce in ogni stato e grado del procedimento, e quindi consentire allo stesso di contrastare non soltanto alcuni, ma tutti, i profili in cui si articola l'atto contestativo. Che l'udienza preliminare, poi possa concludersi con una sentenza di non luogo a procedere e, quindi svolgere anche una funzione di economia processuale e' aspetto che non interferisce con il fine di cui sopra, ma ne rappresenta, semmai, il naturale corollario.
Massima n. 19302
La previsione della legge di delega (art. 2, dir. n. 52) che abilita il giudice a pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando risulta evidente che il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, non esclude dalla sfera delibativa quelle restanti cause che pure incidono sul fatto contestato e che il legislatore delegato ha sussunto sotto la formula del fatto che non costituisce reato: ove, infatti, l'enunciato della delega ricevesse una lettura riduttiva nel senso che l'indagine del giudice debba limitarsi al controllo dei soli elementi materiali del reato, della ascrivibilita' del fatto all'imputato e della riconducibilita' del fatto medesimo alla ipotesi-tipo legalmente determinata, qualsiasi difesa che intendesse contestare l'esistenza dell'elemento psicologico del reato o dedurre la presenza di una causa di giustificazione sarebbe privata di qualsiasi "risposta" giurisdizionale. Tale conclusione, pero', in contrasto con i piu' elementari principi di garanzia, non e' consentita ne' dalla lettera ne' dallo spirito della legge di delegazione, che ha modellato il processo e la stessa udienza preliminare in funzione di quelle esigenze di parita' tra accusa e difesa che rappresentano un aspetto essenziale del prescelto modello accusatorio; a tali considerazioni aggiungendosi quelle che possono trarsi dall'altra regola, posta dalla direttiva n. 11 dello stesso art. 2 della legge di delega, dell'obbligo di proscioglimento nel merito anche in presenza di una causa estintiva del reato: regola che, avendo valore di principio generale, e' certo applicabile - sempre che si propongano in termini di evidenza - anche nei casi - che anch'essi senza dubbio "merito" sono - di accertata inesistenza dell'elemento psicologico del reato o di presenza di una causa di giustificazione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 425 cod.proc.pen. sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. in relazione alla l. 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, dir. 52). - Sulla portata della formula "il fatto non costituisce reato", in relazione alle norme del vecchio codice v. sent. n. 175/1971.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Corte di appello di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'11 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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