Corte costituzionale
Sentenza n. 78/1993
Corte cost., sent. 11 marzo 1993, n. 78
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 78/1993
- Data di deposito
- 11 marzo 1993
- Data di decisione
- 26 febbraio 1993
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:78
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, legge n. 389 del 5 marzo 1963
Parametri
Massime
Massima n. 19259
La non rivalutabilita' dei contributi versati, a fini di pensione di invalidita' e vecchiaia, dalle casalinghe iscritte alla "mutualita' pensioni", dipende dalla mancata previsione di un meccanismo di adeguamento nell'art. 9, L. n. 389 del 1963, e non gia' - come eccepito 'ex parte' - da un vizio dell'attivita' amministrativa da esso prevista, giacche' il potere del Ministro del lavoro di variare, ad intervalli almeno quinquennali, le tariffe di calcolo dei contributi non implica che queste siano determinate tenendo conto anche della svalutazione monetaria in relazione al tempo dei versamenti contributivi. (Reiezione dell'eccezione di inammissibilita' formulata dall'INPS in ordine alla sollevata questione di costituzionalita' dell'art. 9, L. n. 389 cit.).
Massima n. 19260
L'assenza di un meccanismo di rivalutazione monetaria dei contributi versati nella "mutualita' pensioni" a favore delle casalinghe, non solo discrimina ingiustificatamente tale forma assicurativa rispetto all'assicurazione facoltativa per l'invalidita' e la vecchiaia - avente identica struttura tecnica e, al pari dell'altra, assimilabile alle assicurazioni del settore privato - ma comporta altresi', irrazionalmente, che le casalinghe passate dall'assicurazione facoltativa alla "mutualita' pensioni" siano private del beneficio della rivalutazione dei contributi, del quale avrebbero fruito conservando l'iscrizione nella prima. Pertanto, e' illegittimo costituzionalmente - per contrasto con l'art. 3 Cost. (indipendentemente dal pur anche invocato art. 38 Cost.) - l'art. 9, l. 5 marzo 1963, n. 389 (Istituzione della "mutualita' pensioni" a favore delle casalinghe), nella parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento dell'importo nominale dei contributi versati. - Sulla rivalutabilita' dei contributi all'assicurazione facoltativa per l'invalidita' e la vecchiaia, versati dopo l'entrata in vigore della l. n. 218 del 1952, v. S. n. 141/1989 (dichiarativa della parziale incostituzionalita' dell'art. 29, comma terzo, s.l.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 5 marzo 1963, n. 389 (Istituzione della "Mutualità pensioni" a favore delle casalinghe) nella parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento dell'importo nominale dei contributi versati.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'11 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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