Corte costituzionale
Sentenza n. 77/1993
Corte cost., sent. 11 marzo 1993, n. 77
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 77/1993
- Data di deposito
- 11 marzo 1993
- Data di decisione
- 26 febbraio 1993
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:77
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 3, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- decreto legislativo n. 448 del 22 settembre 1988
- art. 46, decreto legislativo n. 12 del 14 gennaio 1991
- art. 32, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988
Parametri
- art. 24, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 3, dir. 1), legge n. 81 del 16 febbraio 1987
Massime
Massima n. 19315
L'esame di conformita' di una norma relativa al processo minorile ai criteri ed ai principi enunciati dalla legge di delegazione, non puo' circoscriversi all'interno di un acritico raffronto testuale tra le fonti di normazione. Ai principi generali stabiliti dall'art. 2 della legge di delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura si accompagna infatti la necessita', espressa dal preambolo dell'art. 3, che la disciplina del processo minorile si conformi ai "principi generali del nuovo processo penale" solo nei limiti in cui questi non debbano subire "le modificazioni ed integrazioni imposte dalle particolari condizioni psicologiche del minore, dalla sua maturita' e dalle esigenze della sua educazione, nonche', in particolare, dall'attuazione" dei criteri che lo stesso art. 3 passa ad enunciare. Cosicche', assumendo questi criteri, secondo la precisa volonta' del legislatore delegante, il significato di una deroga ai "principi generali", coessenziale alle peculiari esigenze insite nella condizione minorile, la loro interpretazione non potra' che svolgersi secondo un profilo squisitamente teleologico.
Massima n. 19316
Nella previsione dell'art. 3 lett. l) della legge di delega, alla particolarita' degli epiloghi cui puo' pervenire l'udienza preliminare nel processo penale minorile, si collega l'altrettanto particolare rimedio della opposizione, volta a rimuovere gli effetti di quelle pronunce e a provocare l'intervento del giudice dibattimentale. Sicche', pur operando la delega un generico riferimento ai "provvedimenti adottati all'udienza preliminare", deve escludersi che l'intento del legislatore delegante sia stato quello di ammettere l'opposizione nei confronti di qualsiasi decisione assunta nell'udienza stessa, o di circoscriverla alla sola ipotesi della sentenza di condanna. Come espressione del diritto di difesa e istituto tradizionalmente collocato nell'ambito del procedimento monitorio, il diritto all'opposizione deve invece ritenersi diretto a consentire l'accertamento dibattimentale tutte le volte in cui la pronuncia del giudice dell'udienza preliminare contenga un enunciato in punto di responsabilita' che la parte deve avere la facolta' di rimuovere per poter esercitare appieno il proprio diritto alla prova, diritto non certo adeguatamente tutelato attraverso il mezzo di impugnazione previsto in via generale dall'art. 428 cod.proc.pen.. Conseguentemente l'impugnato art. 32 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (come sostituito dall'art. 46 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12), restando assorbiti gli ulteriori profili denunciati, va dichiarato illegittimo, per violazione della legge di delega, nella parte in cui non prevede che l'imputato possa proporre opposizione avverso le sentenze pronunciate dal giudice dell'udienza preliminare, oltre che nei casi di condanna - come l'art. 32 gia' consente - nei casi di concessione del perdono giudiziale e di non luogo a procedere per difetto di imputabilita' a norma dell'art. 98 cod.pen..
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, terzo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), come sostituito dall'art. 46 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12 (Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate), nella parte in cui non prevede che possa essere proposta opposizione avverso le sentenze di non luogo a procedere con le quali è stata comunque presupposta la responsabilità dell'imputato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'11 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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