Corte costituzionale
Sentenza n. 7/1993
Corte cost., sent. 19 gennaio 1993, n. 7
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 7/1993
- Data di deposito
- 19 gennaio 1993
- Data di decisione
- 12 gennaio 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- BORZELLINO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:7
Norme oggetto del giudizio
- art. 2749, comma 1, codice civile
- art. 61, comma 3, lett. c), decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988
Parametri
Massime
Massima n. 19147
La prospettazione di questioni di legittimita' costituzionale plurime, in rapporto di consecutivita' tra di loro, non ha mai precluso, per evidenti ragioni di economia processuale, il relativo esame della Corte e ha dato luogo, a seconda dell'accoglimento o del rigetto della prima impugnativa, a pronunzia ora di assorbimento ora di inammissibilita' della o delle questioni successive ovvero alla separata delibazione di esse. (Principio affermato riguardo alle questioni di legittimita' costituzionale sollevate - la seconda "in subordine" - nei confronti dell'art. 61, terzo comma, lett. c), d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, in relazione all'art. 2749, primo comma, cod. civ. per la mancata estensione al compenso di riscossione spettante al concessionario del servizio riscossione tributi, nel caso di riscossione coattiva, del privilegio riconosciuto per il tributo riscosso, nonche', rispettivamente, del privilegio riconosciuto per le spese ordinarie di intervento nelle procedure esecutive, su cui v. massime seguenti). - v., rispettivamente: S. nn. 107/1974, 31/1987, 469/1988; S. n. 208/1992; S. nn. 189/1981, 343/1983, 311/1988.
Massima n. 19148
L'eventuale errore nella denuncia di violazione di dati parametri costituzionali, da parte di norma di legge ordinaria, attiene direttamente alla fondatezza o meno del giudizio di legittimita' e non ha rilievo meramente pregiudiziale. (Rigetto della eccezione di inammissibilita' fondata sulla non conferenza dei parametri invocati dal giudice "a quo" - nella specie: artt. 36, primo comma, e 97, primo comma, Cost. - in relazione alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 61, terzo comma, lett. c), d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e dell'art. 2749, primo comma, cod.civ.).
Massima n. 19149
Non e' irragionevole, data anche l'attuale inesistenza di un contrario diritto vivente, l'interpretazione dell'art. 61, terzo comma, lett. c), d.P.R. n. 43 del 1988, secondo la quale, non potendo il compenso spettante al concessionario relativamente all'esercizio del servizio di riscossione coattiva di tributi, per il fatto di essere scorporato dal tributo stesso e posto - ai fini della sua corresponsione - ad esclusivo carico del contribuente, considerarsi elemento accessorio del tributo riscosso - agli effetti dell'art. 2749, cod.civ. - non sono ad esso estensibili i privilegi di cui gode il credito principale, quale tributo dello Stato, a norma dell'art. 2752, cod. civ..
Massima n. 19150
La garanzia dell'equa retribuzione sancita dall'art. 36, Cost. - ancorche' in taluni casi riferibile anche a lavoratori autonomi - non puo' essere comunque invocata dall'imprenditore. - Cfr. s. n. 75/1964.
Massima n. 19151
Il concessionario del servizio di riscossione dei tributi nel sistema del d.P.R. n. 43 del 1988 (v. art. 31 del decreto e art. 1, lett. e), relativa legge-delega 4 ottobre 1986 n. 657) e' innegabilmente un imprenditore e, come tale, non puo' invocare la garanzia dell'equa retribuzione, di cui all'art. 36 Cost. (v. massima D): nella specie, per lamentare che il compenso spettantegli per la riscossione coattiva di tributi non sia considerato credito accessorio del tributo statale riscosso e, conseguentemente, non sia assistito dai medesimi privilegi del credito principale, ex art. 2749 cod.civ.. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 36 Cost.- della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 61, terzo comma, lett. c), d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, nella parte in cui non prevede come accessorio del tributo, agli effetti dell'art. 2749, primo comma, cod.civ., il compenso di riscossione coattiva ivi stabilito).
Massima n. 19152
Per il concessionario del servizio di riscossione tributi, l'eventuale mancata percezione del compenso per riscossione coattiva, la cui corresponsione grava sul contribuente, costituisce un rischio di impresa, preventivato ed accettato come costo della concessione, e comunque valutato, e forfettariamente remunerato, dal legislatore in sede di determinazione dell'ammontare del compenso stesso (art. 61, terzo comma, d.P.R. n. 43 del 1988 di cui lett. c) e, con riferimento generico alla "remunerazione", seconda proposizione). Conseguentemente, non risulta lesivo del principio di buona amministrazione (se pur latamente riferibile anche ad ipotesi di gestione non diretta del servizio da parte della p.a. stessa) l'art. 61, terzo comma, d.P.R. n. 43 del 1988, a norma del quale (v. massima C) non e' consentito estendere a tale compenso, in applicazione dell'art. 2749 cod.civ., i privilegi di cui gode il credito principale, quale tributo dello Stato, ex art. 2752 cod.civ.. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 97 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 61, terzo comma, lett. c), d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, nella parte in cui non prevede come accessorio del tributo, agli effetti dell'art. 2749, primo comma, cod. civ., il compenso di riscossione coattiva ivi stabilito). - sull'art. 97 Cost., in riferimento alla gestione indiretta del servizio di riscossione tributi da parte della p.a., v. S. n. 428/1989.
Massima n. 19153
L'art. 2749, primo comma, cod.civ., nella parte in cui non assimila alle spese ordinarie di intervento nelle procedure esecutive, godenti del medesimo privilegio del credito azionato, il credito a compenso di riscossione spettante al concessionario del Servizio Riscossione Tributi, ai sensi dell'art. 61, d.P.R. n. 43 del 1988, non contrasta con gli artt. 36, primo comma e 97, primo comma, Cost., in quanto - al di la' della ritenuta (dal giudice "a quo") concettuale irriducibilita' di tale compenso alle "spese" di esecuzione - l'esistenza dell'invocato privilegio non e' comunque per alcun verso implicata dai parametri costituzionali richiamati. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 36, primo comma e 97, primo comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2749, primo comma, cod. civ.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, terzo comma, lett. c), del d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 ("Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge 4 ottobre 1986 n. 657"), nella parte in cui non prevede come accessorio del tributo, agli effetti dell'art. 2749, primo comma, codice civile, il compenso di riscossione coattiva ivi stabilito, sollevata in riferimento agli artt. 36, primo comma, e 97, primo comma, Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2749, primo comma, codice civile, nella parte in cui non assimila alle spese ordinarie di intervento nelle procedure esecutive, godenti del medesimo privilegio del credito azionato, il credito a compenso di riscossione spettante al concessionario del Servizio Riscossione Tributi ai sensi dell'art. 61, d.P.R. n. 43 del 1988, sollevata dalla stessa ordinanza, in riferimento agli artt. 36, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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