Corte costituzionale

Sentenza n. 61/1993

Corte cost., sent. 16 febbraio 1993, n. 61

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
61/1993
Data di deposito
16 febbraio 1993
Data di decisione
8 febbraio 1993
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:61

Norme oggetto del giudizio

  • decreto legislativo n. 105 del 25 gennaio 1992
  • n. 80/777, direttiva CEE del 15 luglio 1980
  • nota del ministro della sanita' del 24 giugno 1992

Parametri

Massime

Massima n. 19204

Il d.lgs. 25 gennaio 1992, n. 105, emanato in base alla prima "legge comunitaria" del 1990, ha dato attuazione, in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali, alla direttiva n. 80/777/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, caratteristica della quale, come dell'altra direttiva in materia di prodotti alimentari, e' la separazione della disciplina relativa all'etichettatura - riguardata essenzialmente con riferimento alla materia del commercio e della connessa protezione del consumatore - da quella precipuamente ordinata a finalita' di tutela sanitaria. In conformita' a tale direttiva, nel d.lgs. n. 105 del 1992 non e' piu' prevista la preventiva approvazione dell'etichetta, che nel regime precedente (art. 5, quarto comma, punto 7, r.d. n. 1924 del 1919) era un elemento dell'autorizzazione a mettere in vendita un'acqua minerale naturale.

Massima n. 19205

E' tardivo il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., 61, d.P.R. n. 616 del 1977 e 10, legge n. 62 del 1953, contro la nota del Ministero della Sanita', Direzione generale Servizi igiene pubblica, in data 24 giugno 1992, nella parte in cui afferma che in conseguenza del d.lgs. 25 gennaio 1992, n. 105, l'art. 48 della legge regionale 29 aprile 1980, n. 44 - il quale assoggetta i titolari di autorizzazione all'utilizzazione di una sorgente di acqua minerale naturale alla preventiva approvazione delle etichette da parte della Giunta regionale - deve intendersi non piu' operante. La nota conferma infatti, in termini piu' elaborati, una interpretazione del predetto d.lgs. n. 105 del 1992 gia' chiaramente enunciata nella precedente circolare ministeriale n. 320 del 20 aprile 1992, non impugnata dalla Regione. Il provvedimento impugnato, peraltro, non tocca, e lascia impregiudicata, la questione se il potere regionale di autorizzazione delle etichette - rivendicato dalla ricorrente - che il citato art. 48 della legge regionale n. 44 del 1980 deriva esplicitamente dalle originarie, e abrogate, fonti normative statali (r.d. 28 settembre 1919, n. 1924, artt. 10 e 12, d.m. 20 gennaio 1927, art. 40, e d.m. 26 giugno 1927, n. 1643) possa essere ripristinato 'ex novo' da un autonomo intervento della legislazione regionale. (Inammissibilita' del ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, proposto dalla Regione Lombardia in relazione alla nota del Ministero della Sanita', Direzione generale Servizi igiene pubblica, Div. VI, Prot. n. 406/AG. 1.6.734, del 24 giugno 1992).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato proposto dalla Regione Lombardia in relazione alla nota del Ministero della sanità, Direzione generale Servizi igiene pubblica, Div. VI Prot. n. 406/AG.2.6./734, del 24 giugno 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 8 febbraio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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