Corte costituzionale

Sentenza n. 60/1993

Corte cost., sent. 16 febbraio 1993, n. 60

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
60/1993
Data di deposito
16 febbraio 1993
Data di decisione
8 febbraio 1993
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:60

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione giunta regione Umbria n. 2604 del 14 aprile 1992

Parametri

Massime

Massima n. 19176

La potesta' di sanzionare eventuali illeciti amministrativi e' ripartita fra lo Stato e le regioni (o province autonome) secondo i medesimi criteri di distribuzione delle competenze sostanziali cui le sanzioni si riferiscono. - S. nn. 1034/1988, 349/1991, 350/1991 e 365/1991 e 123/1992.

Massima n. 19177

Le operazioni attinenti ai controlli relativi al regime del prelievo di corresponsabilita' sui cereali, stabilito dal regolamento C.E.E. 1097/88, concernono funzioni di esclusiva titolarita' dello Stato, e dallo Stato esercitate avvalendosi di uffici delle regioni (o delle province autonome) nominativamente individuati dall'art. 5 del decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste 13 giugno 1989, n. 242. Trattandosi di materia attribuita alla competenza statale, e non gia' delegata o trasferita alle regioni, e dovendo quindi ritenersi di spettanza statale anche l'applicazione delle sanzioni amministrative relative alle infrazioni al suddetto regime, non e' in contrasto con la ripartizione costituzionale delle attribuzioni fra Stato e Regioni la delibera n. 2604 del 14 aprile 1992, con la quale la Giunta regionale umbra, nell'impartire istruzioni ai propri uffici in ordine ai controlli relativi al summenzionato regime, ha disposto che l'ente di sviluppo agricolo non dovesse applicare direttamente le relative sanzioni, ma limitarsi a trasmettere ai competenti uffici statali un rapporto sulle infrazioni avvenute. Va respinto, di conseguenza, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri in base all'assunto che la competenza ad applicare le suddette sanzioni spettasse non allo Stato - come implicitamente affermato nel provvedimento impugnato - ma alla Regione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta alla Regione Umbria applicare le sanzioni amministrative previste dall'art. 63 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990), in relazione alle infrazioni alla disciplina relativa al prelievo di corresponsabilità sui cereali, stabilita dal regolamento n. 1097/88 del Consiglio CEE del 25 aprile 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 8 febbraio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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