Corte costituzionale
Sentenza n. 60/1993
Corte cost., sent. 16 febbraio 1993, n. 60
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 60/1993
- Data di deposito
- 16 febbraio 1993
- Data di decisione
- 8 febbraio 1993
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:60
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione giunta regione Umbria n. 2604 del 14 aprile 1992
Parametri
Massime
Massima n. 19176
La potesta' di sanzionare eventuali illeciti amministrativi e' ripartita fra lo Stato e le regioni (o province autonome) secondo i medesimi criteri di distribuzione delle competenze sostanziali cui le sanzioni si riferiscono. - S. nn. 1034/1988, 349/1991, 350/1991 e 365/1991 e 123/1992.
Massima n. 19177
Le operazioni attinenti ai controlli relativi al regime del prelievo di corresponsabilita' sui cereali, stabilito dal regolamento C.E.E. 1097/88, concernono funzioni di esclusiva titolarita' dello Stato, e dallo Stato esercitate avvalendosi di uffici delle regioni (o delle province autonome) nominativamente individuati dall'art. 5 del decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste 13 giugno 1989, n. 242. Trattandosi di materia attribuita alla competenza statale, e non gia' delegata o trasferita alle regioni, e dovendo quindi ritenersi di spettanza statale anche l'applicazione delle sanzioni amministrative relative alle infrazioni al suddetto regime, non e' in contrasto con la ripartizione costituzionale delle attribuzioni fra Stato e Regioni la delibera n. 2604 del 14 aprile 1992, con la quale la Giunta regionale umbra, nell'impartire istruzioni ai propri uffici in ordine ai controlli relativi al summenzionato regime, ha disposto che l'ente di sviluppo agricolo non dovesse applicare direttamente le relative sanzioni, ma limitarsi a trasmettere ai competenti uffici statali un rapporto sulle infrazioni avvenute. Va respinto, di conseguenza, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri in base all'assunto che la competenza ad applicare le suddette sanzioni spettasse non allo Stato - come implicitamente affermato nel provvedimento impugnato - ma alla Regione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta alla Regione Umbria applicare le sanzioni amministrative previste dall'art. 63 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990), in relazione alle infrazioni alla disciplina relativa al prelievo di corresponsabilità sui cereali, stabilita dal regolamento n. 1097/88 del Consiglio CEE del 25 aprile 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 8 febbraio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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