Corte costituzionale
Sentenza n. 56/1993
Corte cost., sent. 16 febbraio 1993, n. 56
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 56/1993
- Data di deposito
- 16 febbraio 1993
- Data di decisione
- 8 febbraio 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:56
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 2, dir. 53, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 76, Costituzione del 16 febbraio 1987
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 19306
Contro quanto ritenuto dal giudice 'a quo' e' da escludersi che la direttiva 53 dell'art. 2 della legge di delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, contenente la disciplina fondamentale per l'ipotesi tipica di giudizio abbreviato che si innesti nel rito ordinario, possa interpretarsi nel senso che la stessa preveda che il giudizio abbreviato si svolga solo nell'udienza preliminare. La impossibilita' - che ne sarebbe conseguita - che il giudizio abbreviato abbia luogo nel processo pretorile e nei procedimenti speciali - tra i quali il rito direttissimo - caratterizzati dall'assenza dell'udienza preliminare, avrebbe infatti comportato una sostanziale pretermissione del criterio generale della massima semplificazione posto dall'art. 1, e la sottrazione agli imputati nei cui confronti si instaura un procedimento speciale, della possibilita' di beneficiare della riduzione di pena collegata al giudizio abbreviato, in contrasto con il canone generale di rispetto ai principi della Costituzione - tra cui quello dell'eguaglianza - posto a sua volta dal primo comma dell'art. 2 della medesima legge delega. Pertanto la statuizione, dell'art. 452, secondo comma, cod.proc.pen., che il giudizio abbreviato derivante da conversione del giudizio direttissimo - a differenza di quello ordinario (artt. 438 st. cod.) - si celebri in dibattimento, non puo' dirsi viziata - sotto l'anzidetto profilo - da eccesso di delega. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 76 Cost., in relazione all'art. 2, n. 53, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 452, secondo comma, cod. proc. pen., in parte ' qua').
Massima n. 19307
Come la Corte ha gia' rilevato e come si evince altresi' dai lavori preparatori del vigente codice di procedura penale, la configurazione del giudizio abbreviato come giudizio "a prova contratta", rigorosamente delimitato dallo "stato degli atti", non e' affatto un connotato ineliminabile di tale giudizio. Ne' puo' dirsi tale la rinuncia al diritto di eventuali allegazioni difensive, dato che, a giustificare la riduzione della pena collegata al giudizio abbreviato e' sufficiente la realizzazione dell'interesse dell'ordinamento alla semplificazione attraverso la rinuncia dell'imputato al dibattimento ed il riconoscimento del valore di prova agli elementi acquisiti dal pubblico ministero. Cosicche' e' da escludere che il giudizio abbreviato derivante da conversione del giudizio direttissimo - nel quale la integrazione probatoria si dimostra particolarmente necessaria in quanto il giudizio direttissimo viene istaurato sulla base di una scelta esclusiva del pubblico ministero e delle indagini da lui ritenute necessarie - risulti caratterizzato - come ritenuto dal giudice ' a quo' - da una riduzione obbligatoria della pena senza corrispettivo processuale, e che quindi l'art. 452, secondo comma, cod.proc.pen., nello stabilire che nella suddetta ipotesi il giudizio abbreviato non sia condizionato alla sua decidibilita' allo sato degli atti, si ponga in contrasto con la direttiva n. 53 dell'art. 2 della legge di delega e con il principio di eguaglianza. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 76 Cost. - in relazione all'art. 2, n. 53, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 - e all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 452, secondo comma, cod.proc.pen., in parte 'qua'). - V. sent. n. 92/1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione dal Tribunale di Piacenza con ordinanze del 7 aprile e 19 maggio 1992.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 8 febbraio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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