Corte costituzionale
Sentenza n. 54/1993
Corte cost., sent. 16 febbraio 1993, n. 54
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 54/1993
- Data di deposito
- 16 febbraio 1993
- Data di decisione
- 8 febbraio 1993
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:54
Norme oggetto del giudizio
- art. 25, decreto legislativo n. 12 del 14 gennaio 1991
- art. 380, comma 2, lett. e), codice di procedura penale
- art. 391, comma 7, ultima p., codice di procedura penale
- art. 380, comma 2, lett.c), codice di procedura penale
- art. 62, n.4, codice penale
- art. 625, comma 1, n.2, codice penale
- art. 380, comma 2, lett.e), codice di procedura penale
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 2, dir.32, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 76, Costituzione
Massime
Massima n. 19308
Riguardo alla questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 380, secondo comma. lett. e) cod.proc.pen. nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio nella flagranza del delitto di furto aggravato da violenza sulle cose, pure nella ipotesi in cui questa abbia cagionato un danno esiguo, va respinta l'eccezione di inammissibilita' per irrilevanza formulata dall'Avvocatura di Stato per avere i giudici 'a quibus' in entrambi i procedimenti in cui l'incidente e' sorto, disposto, contestualmente alla promozione di questo, ai sensi dell'art. 391, settimo comma, ultima parte, cod.proc.pen. (nel testo sostituito dall'art. 25 del d.lgs. n. 12 del 1991) la immediata liberazione dell'arrestata per la impossibilita' di pronunciare, entro le quarantotto ore dall'arresto, la richiesta ordinanza di convalida. Il procedimento di convalida, sospeso con le ordinanze di rimessione, non puo' infatti ritenersi con il provvedimento di liberazione esaurito, ne' di esso i giudici si sono spogliati; e la sua persistenza nonostante la intervenuta liberazione trova ragione nell'interesse generale ad una pronuncia sulla legittimita' dell'arresto, che ha pur sempre determinato una privazione di liberta'.
Massima n. 19309
Non costituisce causa di inammissibilita' la parziale divergenza dei 'petita' in due distinte ordinanze di rimessione, che peraltro nella specie sono sostanzialmente simili, in quanto l'alternativa delle prospettazioni che puo' comportare tale conclusione processuale deve essere insita in ciascuna delle singole ordinanze, si' da suscitare dubbio circa la pronuncia richiesta, e non puo' invece riscontrarsi quando si rinvenga in provvedimenti distinti, che devono formare oggetto di valutazione autonoma. (Nella specie, riguardo alla questione di legittimita' costituzionale della previsione, nell'art. 380, secondo comma, lett. e), cod. proc. pen., dell'arresto obbligatorio nella flagranza del delitto di furto aggravato da violenza sulle cose anche nella ipotesi in cui questa abbia cagionato un danno esiguo, la Corte ha respinto la eccezione di inammissibilita' avanzata dall'Avvocatura di Stato per il fatto che, nelle due ordinanze di rimessione con cui l'incidente era stato promosso, la norma impugnata non sarebbe stata concordemente descritta dato che la prima accenna al "danno esiguo", la seconda, invece, ai "mezzi adoperati").
Massima n. 19310
La questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 380, secondo comma, lett. e), cod. proc. pen. nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di furto aggravato da violenza sulle cose (art. 625, primo comma, numero 2, prima ipotesi, cod. pen.) anche nella ipotesi in cui questa abbia cagionato un danno esiguo, non merita analitiche considerazioni sotto il profilo del principio di eguaglianza, invocato dai giudici rimettenti in base all'assunto che la mancata esclusione, in tal caso, dell'obbligatorieta' dell'arresto comporta un'ingiustificata parificazione con le ipotesi piu' gravi dello stesso art. 625, n. 2, e al tempo stesso un'ingiustificata differenziazione rispetto sia ad altre ipotesi di furto aggravato per le quali l'arresto e' solo facoltativo, sia rispetto all'esclusione dell'obbligatorieta' dell'arresto prevista per i delitti in materia di sostanze stupefacenti qualora i fatti siano di lieve entita'. Invero, quando una norma e' astrattamente applicabile ad una pluralita' di situazioni, i margini di discrezionalita' che vanno riconosciuti al legislatore sono tali da non consentire, in via generale, un raffronto tra le varie fattispecie che conduca a ritenere vulnerato il canone di cui all'art. 3 Cost..
Massima n. 19311
La legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, al punto 32 dell'art. 2, ha fissato i principi direttivi in tema di arresto obbligatorio nella flagranza di reato, indicando al legislatore delegato i criteri per determinare i reati, consumati o tentati, in flagranza dei quali l'arresto e' obbligatorio. Un primo criterio assume come parametro la pena prevista in astratto per il reato commesso (reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni) e indica quindi come obbligatorio l'arresto di chi e' colto in flagranza di reati che - per l'entita' della pena prevista - sono di rilevante (o rilevantissima) gravita'. Con un secondo criterio viene affidato al legislatore delegato il compito di prevedere l'arresto obbligatorio anche in flagranza di altri reati - puniti in misura meno severa - ma tali per cui la indicata misura sia imposta da "speciali esigenze di tutela della collettivita'". Tale espressione, indubbiamente generica, trova delimitazione e senso concreto nel e dal contesto della legge 152 del 1975, in relazione ai reati che hanno quali caratteristiche l'uso di armi o di altri mezzi di violenza contro le persone, la riferibilita' ad organizzazioni criminali comuni e politiche, la direzione lesiva verso le condizioni di base della sicurezza collettiva e dell'ordine democratico"; dalla giurisprudenza costituzionale e dalla legislazione vigente vanno, pertanto, individuate due sole categorie di fattispecie criminose (quelle dei gravi delitti diretti contro la sicurezza collettiva o l'ordine costituzionale e quella dei gravi delitti di criminalita' organizzata) la cui potenziale realizzazione da parte dell'imputato, ricavabile da specifiche modalita' e circostanze del fatto nonche' dalla sua personalita' globalmente considerata, integra di per se' l'"esigenza cautelare" in questione; mentre, con riferimento ad ogni altra situazione, la "tutela della collettivita'" dovra' concretarsi nel pericolo specifico di commissione di delitti collegati, sul piano della medesimezza di indole, a quello per cui si e' imputati.
Massima n. 19313
La fattispecie di furto (consumato o tentato) aggravato dalla violenza sulle cose, ma attenuato dall'esiguita' del danno, non puo' ricondursi alla caratterizzazione dei casi rispetto ai quali il legislatore delegato nel formulare l'art. 380, secondo comma, cod. proc. pen. ha ritenuto sussistenti le speciali esigenze per la tutela della collettivita' per le quali il legislatore delegante ammette la previsione dell'arresto obbligatorio (v. massima D); tali esigenze sono state individuate nella salvaguardia dell'ordine costituzionale (lett. a, i ed l), della sicurezza ed incolumita' pubblica (lett. b, g, h ed e, prima ipotesi) o della liberta', incolumita' e sicurezza individuale, se attentate con mezzi di violenza personale (lett. d e f), o in caso di forme di criminalita' organizzata (lett. l) o di delitti concernenti associazioni di tipo mafioso (lett. m). Allo stato, invece, la gravita' del delitto 'de quo' e' rilevabile solo dall'astratta previsione della pena in quanto, nella realta', la concreta comminazione si e' attenuata essendo possibile il bilanciamento tra aggravanti ed attenuanti o anche la prevalenza delle generiche sulle aggravanti del furto, in secondo luogo l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. rientra tra i fattori dei quali si deve tener conto per la determinazione della pena sia per l'applicazione delle misure cautelari sia della sottoposizione delle fattispecie delittuose al regime dell'arresto obbligatorio o facoltativo, in terzo luogo l'applicazione di tale diminuente e' stata ampliata con la l. n. 19/1990 (art. 2), infine non va nemmeno sottovalutata l'eccezionalita', nell'ottica del legislatore delegante, dell'istituto dell'arresto obbligatorio. Tutti questi fattori (attenuazione della gravita' del delitto di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen., maggior rilevanza delle attenuanti del danno lieve e l'eccezionalita' dell'arresto obbligatorio in flagranza) convergono dunque a far escludere che, nell'intenzione del legislatore delegante, la misura dell'arresto obbligatorio in flagranza possa essere prevista per la fattispecie in esame. Conseguentemente l'art. 380, secondo comma, lett. c), cod. proc. pen. deve essere dichiarato incostituzionale, per violazione dell'art. 76 Cost., nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 2, prima ipotesi del codice penale ma, concorre la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 dello stesso codice. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 301/1993.
Massima n. 19314
La dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 380, secondo comma, lettera e) del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di furto aggravato, ai sensi dell'art. 625, primo comma, numero 2, prima ipotesi, nel caso in cui ricorra la circostanza attenuante prevista dall'art. 62, numero 4, dello stesso codice, comporta come conseguenza l'inserimento di tale fattispecie tra i casi di arresto facoltativo con la conseguenza della sottrazione al privato di ogni potere coercitivo, tale fatto, peraltro, non sarebbe di impedimento per il legislatore, ove lo ritenesse, di prevedere espressamente, nell'art. 383, la specifica attribuzione al privato del potere di arrestare chi fosse colto nella flagranza del furto aggravato in questione; del resto, un problema analogo, ma che il legislatore non ha ritenuto degno di considerazione, potrebbe porsi anche per il caso del furto con destrezza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 380, secondo comma, lettera e) del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma, numero 2, prima ipotesi, nel caso in cui ricorra la circostanza attenuante prevista dall'art. 62, numero 4 dello stesso codice.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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