Corte costituzionale
Sentenza n. 5/1993
Corte cost., sent. 19 gennaio 1993, n. 5
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 5/1993
- Data di deposito
- 19 gennaio 1993
- Data di decisione
- 12 gennaio 1993
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:5
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 19046
La questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 58, d.P.R. n. 633/1972, il quale preclude un autonomo accertamento in sede penale del medesimo fatto stabilendo che la decisione definitiva assunta in sede tributaria fa stato in sede penale, e' tuttora rilevante nel giudizio 'a quo' - avente ad oggetto l'imposta sul valore aggiunto dovuto per l'anno 1976 - dal momento che l'intervenuta abrogazione della pregiudiziale tributaria ad opera della nuova normativa dei reati tributari introdotta dal d.l. n. 429/1982, non si estende ai reati commessi in epoca antecedente al 31 dicembre 1982.
Massima n. 19047
Di fronte all'art. 3 Cost. non puo' ritenersi consentito che la pregiudiziale tributaria prevista dall'art. 58, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 - abrogato con il d.P.R. n. 429 del 1982, ma tuttora efficace (ved. massima A) per il periodo precedente - sia ancora operante, pur se limitatamente ai fatti commessi prima del 1^ gennaio 1983, per il reato di evasione dell'I.V.A. previsto dall'art. 50, primo comma, dello stesso d.P.R.. Il mero dato temporale - consistente nell'essere stato il reato commesso prima o dopo la data suddetta - non vale infatti a dare sufficiente giustificazione di un regime speciale che il legislatore ha inteso abrogare, mentre ridonda in violazione del principio di eguaglianza la disparita' di trattamento che si riscontra rispetto ai reati in materia di imposte dirette previsti dall'art. 56 del d.P.R. n. 600 del 1973, per i quali, anche se commessi prima del 1^ gennaio 1983, la pregiudiziale tributaria, in forza della sentenza di illegittimita' n. 258 del 1991, non e' piu' applicabile, non potendo valere come elemento diversificatore il tipo di reato oggetto delle due norme. Pertanto - rimanendo assorbita l'ulteriore censura riferita all'art. 112 Cost. - va dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 58, ultimo comma, in relazione all'art. 50, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui prevede che la decisione pronunciata in sede di giurisdizione tributaria in ordine all'accertamento dell'Ufficio e divenuta definitiva fa stato nel processo penale. - sulla illegittimita' costituzionale, sotto vari altri aspetti, della pregiudiziale tributaria ved., oltre alla sent. n. 258/1991, citata nel testo, le sentt. nn. 88/1982, 247/1983, 89/1982 e 2/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, ultimo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) nella parte in cui stabilisce che la decisione della commissione tributaria, divenuta definitiva, fa stato nel processo penale per il reato previsto dall'art. 50, primo comma, dello stesso d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.
Il presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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