Corte costituzionale
Sentenza n. 479/1993
Corte cost., sent. 30 dicembre 1993, n. 479
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 479/1993
- Data di deposito
- 30 dicembre 1993
- Data di decisione
- 22 dicembre 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:479
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge n. 890 del 17 dicembre 1986
Parametri
Massime
Massima n. 20218
Quando rispetto alla disciplina posta dalla norma generale si verifica una rottura, come avviene per effetto della norma in deroga, ne deriva che quest'ultima circoscrive la propria forza prescrittiva ai soggetti e alle situazioni da essa disciplinati. Solo se tra il caso ricompreso e quello escluso ricorra una 'eadem ratio', puo' quindi dirsi ingiustificato il restringersi della disciplina soltanto ad alcune delle ipotesi comprese nella sua 'ratio'. (Principio affermato riguardo alla mancata estensione ad altra categoria di personale - ritenuta giustificata data la natura derogatoria della norma - dei benefici previsti dall'art. 3 della legge n. 890 del 1986 in favore degli appartenenti alla soppressa carriera ordinaria di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro, su cui v. massima seguente).
Massima n. 20219
A seguito della soppressione delle carriere speciali, tra cui quella del personale delle Direzioni provinciali del tesoro, la normativa di riordino posta con il d.P.R. n. 1077 del 1970 e proseguita con il d.P.R. n. 319 del 1972, ha previsto - a certe condizioni - l'inquadramento, nelle rispettive carriere direttive (con connessi avanzamento e valutazione economica della pregressa attivita' di servizio) di tutti gli appartenenti alle ex carriere speciali, in considerazione delle peculiarita' di queste. Tale beneficio e' stato poi esteso dall'art. 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, anche al personale di concetto delle soppresse carriere ordinarie delle Direzioni provinciali del tesoro, sulla base di determinati presupposti. Data la natura derogatoria di quest'ultima norma rispetto alla regola generale secondo cui le carriere di concetto ordinarie non sono assimilabili a quelle speciali, non e' irrazionale o ingiustificato che il legislatore non abbia esteso i benefici normativi ed economici previsti dal d.P.R. n. 319 del 1972 anche ai dipendenti gia' appartenenti alle carrieri speciali ed ordinarie di concetto delle suddette Direzioni, nel frattempo transitati nelle carriere di concetto dei ruoli centrali della Amministrazione del tesoro, dato che il "transito" nei ruoli centrali - sia se avvenuto ex art. 200 T.U. n. 3 del 1957, e 'a fortiori' se avvenuto, come anche era previsto, su opzione per superamento di concorso - ha bloccato la situazione, connessa a "quel" rapporto di impiego, al momento del passaggio. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost. - restando assorbite le censure con riguardo all'art. 97 Cost. non aventi, del resto, autonomo svolgimento - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890). - V. massima precedente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890 (Integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e dei Servizi periferici del ministero del tesoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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