Corte costituzionale
Sentenza n. 476/1993
Corte cost., sent. 30 dicembre 1993, n. 476
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 476/1993
- Data di deposito
- 30 dicembre 1993
- Data di decisione
- 22 dicembre 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:476
Norme oggetto del giudizio
- tab.all. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979
Parametri
Massime
Massima n. 20071
In base alla 'ratio decidendi' della pronuncia di parziale incostituzionalita' adottata con sent. n. 331/1992, ai fini dell'inquadramento come "psicologo coordinatore" nei ruoli sanitari regionali, devono ritenersi sostanzialmente equivalenti, per contenuti professionali, la posizione degli psicologi di settimo livello provenienti dagli enti locali e quella degli psicologi del parastato con qualifica di collaboratore tecnico coordinatore, sicche' a questi ultimi non possono essere richiesti requisiti aggiuntivi non prescritti per i primi. Tale 'ratio decidendi' non comporta - bensi' esclude - che siano discriminatori ed illegittimi anche i requisiti aggiuntivi (ed in specie, l'anzianita' di servizio decennale) prescritti per gli psicologi del parastato con qualifica di collaboratore tecnico, giacche' quest'ultima e' inferiore a quella di collaboratore tecnico coordinatore (d.P.R. n. 509 del 1979), e dunque non puo' ritenersi equivalente a quella di psicologo del settimo livello degli enti locali. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., della questione di costituzionalita' della tabella riportata nell'allegato 2 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, limitatamente alle disposizioni riguardanti gli psicologi gia' inquadrati nel parastato con qualifica di collaboratore tecnico). - V. S. n. 331/1992 (gia' citata nel testo). ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 123 del 1994.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della tabella di "Equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale da inquadrare nei ruoli nominativi regionali" riportata nell'allegato 2 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia Romagna con due ordinanze del 25 novembre 1992, limitatamente alle disposizioni riguardanti gli psicologi provenienti dagli Enti locali ed ivi inquadrati con la qualifica di collaboratore tecnico.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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