Corte costituzionale

Sentenza n. 474/1993

Corte cost., sent. 30 dicembre 1993, n. 474

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
474/1993
Data di deposito
30 dicembre 1993
Data di decisione
22 dicembre 1993
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:474

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15, norme integrative giudizi davanti alla Corte cost
  • art. 577, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 20232

La riunione di piu' giudizi di legittimita' costituzionale in via incidentale non e' potere correlato ad alcun diritto delle parti (e dell'interventore), ma costituisce una facolta' meramente discrezionale esercitabile dalla Corte.

Massima n. 20233

Come la Corte ha gia' avuto modo di chiarire, l'art. 112 Cost. non stabilisce il principio del monopolio pubblico dell'azione penale. A quanto anche risulta dai lavori preparatori, l'obbligo che esso impone al pubblico ministero di esercitare l'azione penale non esclude che analogo potere possa essere legittimamente conferito - purche' con cio' non si venga ad impedirne l'esercizio da parte del pubblico ministero - anche a soggetti diversi. E' quindi da escludersi che l'art. 577 cod. proc. pen., nell'attribuire alla persona offesa dai reati di ingiuria e diffamazione, costituitasi parte civile, la facolta' di impugnare le sentenze di condanna e di proscioglimento anche agli effetti penali - restando incontestabile la possibilita', per il pubblico ministero, di impugnare anch'egli gli esiti dibattimentali non conformi alle sue requisitorie - si ponga in contrasto con l'indicato precetto costituzionale. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 112 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 577 cod. proc. pen.. - Cfr. S. nn. 61/1967 e 84/1979. V. anche, su altra questione (concernente l'appello incidentale del pubblico ministero nella disciplina dell'art. 515 del codice previgente) S. n. 177/1971, richiamata 'ex parte', ma non pertinente al caso in oggetto.

Massima n. 20234

La scelta del legislatore di prevedere, in via eccezionale, la possibilita' d'impugnazione, limitatamente alle sentenze dibattimentali di primo grado, oltre che per il pubblico ministero, anche per la persona offesa dai reati di ingiuria e diffamazione, costituitasi parte civile, e' giustificata dalla singolarita' degli interessi che coinvolgono il patrimonio morale della persona. E' vero infatti che il pubblico ministero rappresenta tutti gli interessi offesi dal reato, ma li difende su un piano astratto e generale che puo' talvolta astrarre dalla situazione soggettiva che contraddistingue i reati inerenti alla delicatissima sfera dell'onore e della reputazione, cosicche' e' ragionevole attribuire al soggetto passivo la valutazione dell'interesse offeso ed un'autonoma difesa. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 577 cod. proc. pen.). - V., sulla ragionevolezza della non estensione della facolta' di impugnazione in questione, alle sentenze di non luogo a procedere, S. n. 381/1992.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 577 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 112 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze