Corte costituzionale
Sentenza n. 474/1993
Corte cost., sent. 30 dicembre 1993, n. 474
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 474/1993
- Data di deposito
- 30 dicembre 1993
- Data di decisione
- 22 dicembre 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:474
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, norme integrative giudizi davanti alla Corte cost
- art. 577, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 20232
La riunione di piu' giudizi di legittimita' costituzionale in via incidentale non e' potere correlato ad alcun diritto delle parti (e dell'interventore), ma costituisce una facolta' meramente discrezionale esercitabile dalla Corte.
Massima n. 20233
Come la Corte ha gia' avuto modo di chiarire, l'art. 112 Cost. non stabilisce il principio del monopolio pubblico dell'azione penale. A quanto anche risulta dai lavori preparatori, l'obbligo che esso impone al pubblico ministero di esercitare l'azione penale non esclude che analogo potere possa essere legittimamente conferito - purche' con cio' non si venga ad impedirne l'esercizio da parte del pubblico ministero - anche a soggetti diversi. E' quindi da escludersi che l'art. 577 cod. proc. pen., nell'attribuire alla persona offesa dai reati di ingiuria e diffamazione, costituitasi parte civile, la facolta' di impugnare le sentenze di condanna e di proscioglimento anche agli effetti penali - restando incontestabile la possibilita', per il pubblico ministero, di impugnare anch'egli gli esiti dibattimentali non conformi alle sue requisitorie - si ponga in contrasto con l'indicato precetto costituzionale. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 112 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 577 cod. proc. pen.. - Cfr. S. nn. 61/1967 e 84/1979. V. anche, su altra questione (concernente l'appello incidentale del pubblico ministero nella disciplina dell'art. 515 del codice previgente) S. n. 177/1971, richiamata 'ex parte', ma non pertinente al caso in oggetto.
Massima n. 20234
La scelta del legislatore di prevedere, in via eccezionale, la possibilita' d'impugnazione, limitatamente alle sentenze dibattimentali di primo grado, oltre che per il pubblico ministero, anche per la persona offesa dai reati di ingiuria e diffamazione, costituitasi parte civile, e' giustificata dalla singolarita' degli interessi che coinvolgono il patrimonio morale della persona. E' vero infatti che il pubblico ministero rappresenta tutti gli interessi offesi dal reato, ma li difende su un piano astratto e generale che puo' talvolta astrarre dalla situazione soggettiva che contraddistingue i reati inerenti alla delicatissima sfera dell'onore e della reputazione, cosicche' e' ragionevole attribuire al soggetto passivo la valutazione dell'interesse offeso ed un'autonoma difesa. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 577 cod. proc. pen.). - V., sulla ragionevolezza della non estensione della facolta' di impugnazione in questione, alle sentenze di non luogo a procedere, S. n. 381/1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 577 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 112 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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