Corte costituzionale
Sentenza n. 473/1993
Corte cost., sent. 30 dicembre 1993, n. 473
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 473/1993
- Data di deposito
- 30 dicembre 1993
- Data di decisione
- 22 dicembre 1993
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:473
Norme oggetto del giudizio
- art. 62, codice di procedura penale 1930
- art. 185, comma 1, n. 1, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 20212
Dato che, per comune opinione, le norme sull'incompatibilita' e sulla ricusazione, in quanto limitative dell'idoneita' al giudizio del giudice, sono di stretta interpretazione, l'esigenza di certezza delle regole processuali impedisce di ritenere in via interpretativa implicitamente ricompreso, sulla base della 'eadem ratio', tra i rapporti che l'art. 62 cod. proc. pen. 1930 considera cause di incompatibilita', anche il rapporto di coniugio. Ne' rileva in contrario che, non avendo le donne accesso in magistratura prima della legge 9 febbraio 1963, n. 66, con tale estensione della norma si verrebbe a colmare una lacuna sopravvenuta.
Massima n. 20213
L'art. 62 cod. proc. pen. 1930 mira a salvaguardare il giudice dai condizionamenti che possono derivargli dalla partecipazione nello stesso procedimento, anche se con funzioni separate o diverse, di soggetti a lui legati da rapporto di affinita' o di parentela; e', quindi, irragionevole l'omessa previsione di incompatibilita' in caso di rapporto coniugale che puo' generare condizionamenti anche maggiori. Conseguentemente, per tale ingiustificata differenziazione, l'art. 62 citato va dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che non possano esercitare nello stesso procedimento funzioni anche separate o diverse giudici che sono tra loro in rapporto di coniugio.
Massima n. 20214
La mancata comminazione della nullita' assoluta nell'art. 185, primo comma, cod. proc. pen. del 1930, per gli atti svolti in situazioni di incompatibilita' previste dall'art. 62 stesso codice, non costituisce violazione del principio di soggezione del giudice alla sola legge in quanto ben puo' il legislatore ritenere piu' appropriati gli strumenti dell'astensione o della ricusazione del giudice che versi in tale situazione, sempre che la parte interessata sia posta in condizione di dedurla. A differenza dalle situazioni considerate dalla norma impugnata, la incompatibilita' non osta infatti alla capacita' di esercizio delle funzioni giurisdizionali ma incide solo in relazione ad uno specifico procedimento. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 185, primo comma, n. 1, cod. proc. pen. 1930, sollevata in riferimento all'art. 101, secondo comma, Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 62 del codice di procedura penale del 1930, nella parte in cui non prevede che nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche separate o diverse, giudici che sono tra loro coniugi;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 185, primo comma, numero 1 del predetto codice, in riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, sollevata dalla Corte d'appello di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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