Corte costituzionale
Sentenza n. 463/1993
Corte cost., sent. 24 dicembre 1993, n. 463
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 463/1993
- Data di deposito
- 24 dicembre 1993
- Data di decisione
- 16 dicembre 1993
- Esito
- Improcedibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:463
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 29 aprile 1993
Parametri
- art. 112, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 68, comma 2, Costituzione
- legge costituzionale n. 3 del 29 ottobre 1993
Massime
Massima n. 20099
Posto che al pubblico ministero sono costituzionalmente attribuiti la titolarita' e l'obbligatorio esercizio dell'azione penale, la legittimazione a proporre, nel corso delle indagini preliminari, conflitto di attribuzione fra poteri in relazione al diniego di autorizzazione a procedere nei confronti di un parlamentare, spetta all'ufficio del p.m. presso il giudice competente in ordine al reato per cui si procede, giacche' il suddetto organo e' abilitato a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartiene, non rilevando, in contrario, ne' i poteri del g.i.p. relativi all'eventuale richiesta di autorizzazione a procedere, ne' i poteri (di avocazione, di sorveglianza, di soluzione di possibili contrasti tra pubblici ministeri) affidati al Procuratore generale presso la Corte d'appello (o presso la Corte di Cassazione). (Nella specie, la Corte ha confermato l'ammissibilita' - sotto il profilo della legittimazione attiva - del conflitto proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano in relazione al parziale diniego di autorizzazione a procedere nei confronti dell'on. Craxi). - S. n. 462/1993 (massima E); sulla posizione del p.m. nell'ambito del potere giudiziario, S. nn. 190/1970, 96/1975, 88/1991
Massima n. 20100
L'esercizio del potere di autorizzazione a procedere non puo' essere considerato come assolutamente insindacabile e di per se' inidoneo a produrre interferenze lesive nei confronti di altri poteri dello Stato. (In base a tale asserto, la Corte ha confermato l'ammissibilita', sotto il profilo dei requisiti oggettivi, del conflitto di attribuzione proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano in relazione al parziale diniego, da parte della Camera dei deputati, di autorizzazione a procedere nei confronti dell'on. Craxi). - S. n. 462/1993 (massima C).
Massima n. 20101
A seguito della entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 1993 - la quale, modificando l'art. 68, comma secondo, Cost., ha abolito l'autorizzazione a procedere nei confronti dei parlamentari - e' venuto meno l'interesse delle parti, pur originariamente sussistente, ad ottenere una decisione sul merito del conflitto di attribuzione sollevato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nei confronti della Camera dei deputati, in relazione al parziale diniego di autorizzazione a procedere nei confronti dell'on. Craxi; pertanto, il suddetto conflitto va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. - S. n. 462/1993 (massima F).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nei confronti della Camera dei deputati, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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