Corte costituzionale

Sentenza n. 463/1993

Corte cost., sent. 24 dicembre 1993, n. 463

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
463/1993
Data di deposito
24 dicembre 1993
Data di decisione
16 dicembre 1993
Esito
Improcedibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:463

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione della Camera dei deputati del 29 aprile 1993

Parametri

Massime

Massima n. 20099

Posto che al pubblico ministero sono costituzionalmente attribuiti la titolarita' e l'obbligatorio esercizio dell'azione penale, la legittimazione a proporre, nel corso delle indagini preliminari, conflitto di attribuzione fra poteri in relazione al diniego di autorizzazione a procedere nei confronti di un parlamentare, spetta all'ufficio del p.m. presso il giudice competente in ordine al reato per cui si procede, giacche' il suddetto organo e' abilitato a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartiene, non rilevando, in contrario, ne' i poteri del g.i.p. relativi all'eventuale richiesta di autorizzazione a procedere, ne' i poteri (di avocazione, di sorveglianza, di soluzione di possibili contrasti tra pubblici ministeri) affidati al Procuratore generale presso la Corte d'appello (o presso la Corte di Cassazione). (Nella specie, la Corte ha confermato l'ammissibilita' - sotto il profilo della legittimazione attiva - del conflitto proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano in relazione al parziale diniego di autorizzazione a procedere nei confronti dell'on. Craxi). - S. n. 462/1993 (massima E); sulla posizione del p.m. nell'ambito del potere giudiziario, S. nn. 190/1970, 96/1975, 88/1991

Massima n. 20100

L'esercizio del potere di autorizzazione a procedere non puo' essere considerato come assolutamente insindacabile e di per se' inidoneo a produrre interferenze lesive nei confronti di altri poteri dello Stato. (In base a tale asserto, la Corte ha confermato l'ammissibilita', sotto il profilo dei requisiti oggettivi, del conflitto di attribuzione proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano in relazione al parziale diniego, da parte della Camera dei deputati, di autorizzazione a procedere nei confronti dell'on. Craxi). - S. n. 462/1993 (massima C).

Massima n. 20101

A seguito della entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 1993 - la quale, modificando l'art. 68, comma secondo, Cost., ha abolito l'autorizzazione a procedere nei confronti dei parlamentari - e' venuto meno l'interesse delle parti, pur originariamente sussistente, ad ottenere una decisione sul merito del conflitto di attribuzione sollevato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nei confronti della Camera dei deputati, in relazione al parziale diniego di autorizzazione a procedere nei confronti dell'on. Craxi; pertanto, il suddetto conflitto va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. - S. n. 462/1993 (massima F).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nei confronti della Camera dei deputati, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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