Corte costituzionale

Sentenza n. 459/1993

Corte cost., sent. 23 dicembre 1993, n. 459

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
459/1993
Data di deposito
23 dicembre 1993
Data di decisione
15 dicembre 1993
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:459

Norme oggetto del giudizio

  • art. 53, decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979

Parametri

Massime

Massima n. 20192

Come la Corte ha piu' volte affermato, va apprezzato e protetto, alla stregua dell'art. 38, secondo comma, Cost., il prolungamento dell'eta' pensionabile (fino al settantesimo anno di eta') al fine di garantire ai pubblici dipendenti la pensione minima; non puo', invece, godere di eguale protezione e garanzia il trattenimento in servizio oltre il limite dei sessantacinque anni - che costituisce la regola - per il raggiungimento di un trattamento pensionistico massimo, che e' obiettivo non rientrante in finalita' costituzionalmente protette, ma solo in linee di tendenza giustificate, nel vigente quadro di riferimento normativo, da situazioni peculiari la cui valutazione e' rimessa alla discrezionalita' del legislatore. Pertanto la previsione, nell'art. 53 del d.P.R. n. 761 del 1979, anche per il collocamento a riposo degli avvocati delle U.S.L. - in quanto dipendenti delle stesse - del limite di eta' dei sessantacinque anni, senza consentirne - per l'incremento, fino al massimo, del trattamento di quiescenza - l'elevazione, non puo' ritenersi lesiva del diritto alla tutela previdenziale. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 38, secondo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, 'in parte qua'). - In senso conforme, riguardo ai principi su enunciati, sentt. nn. 440/1991 e 90/1992.

Massima n. 20193

L'aver previsto, nell'art. 53 del d.P.R. n. 761 del 1979, anche per gli avvocati delle U.S.L., il collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' non determina una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto agli avvocati dello Stato, che sono invece collocati a riposo al compimento del settantesimo anno. Tale diversa disciplina trova infatti fondamento nella peculiarita' propria dell'ordinamento degli avvocati dello Stato, nell'ambito del quale e' coerente con la disposta equiparazione ai magistrati dell'Ordine giudiziario e risponde, in ogni caso, a discrezionale apprezzamento del legislatore. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, 'in parte qua').

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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