Corte costituzionale
Sentenza n. 459/1993
Corte cost., sent. 23 dicembre 1993, n. 459
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 459/1993
- Data di deposito
- 23 dicembre 1993
- Data di decisione
- 15 dicembre 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:459
Norme oggetto del giudizio
- art. 53, decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979
Parametri
Massime
Massima n. 20192
Come la Corte ha piu' volte affermato, va apprezzato e protetto, alla stregua dell'art. 38, secondo comma, Cost., il prolungamento dell'eta' pensionabile (fino al settantesimo anno di eta') al fine di garantire ai pubblici dipendenti la pensione minima; non puo', invece, godere di eguale protezione e garanzia il trattenimento in servizio oltre il limite dei sessantacinque anni - che costituisce la regola - per il raggiungimento di un trattamento pensionistico massimo, che e' obiettivo non rientrante in finalita' costituzionalmente protette, ma solo in linee di tendenza giustificate, nel vigente quadro di riferimento normativo, da situazioni peculiari la cui valutazione e' rimessa alla discrezionalita' del legislatore. Pertanto la previsione, nell'art. 53 del d.P.R. n. 761 del 1979, anche per il collocamento a riposo degli avvocati delle U.S.L. - in quanto dipendenti delle stesse - del limite di eta' dei sessantacinque anni, senza consentirne - per l'incremento, fino al massimo, del trattamento di quiescenza - l'elevazione, non puo' ritenersi lesiva del diritto alla tutela previdenziale. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 38, secondo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, 'in parte qua'). - In senso conforme, riguardo ai principi su enunciati, sentt. nn. 440/1991 e 90/1992.
Massima n. 20193
L'aver previsto, nell'art. 53 del d.P.R. n. 761 del 1979, anche per gli avvocati delle U.S.L., il collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' non determina una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto agli avvocati dello Stato, che sono invece collocati a riposo al compimento del settantesimo anno. Tale diversa disciplina trova infatti fondamento nella peculiarita' propria dell'ordinamento degli avvocati dello Stato, nell'ambito del quale e' coerente con la disposta equiparazione ai magistrati dell'Ordine giudiziario e risponde, in ogni caso, a discrezionale apprezzamento del legislatore. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, 'in parte qua').
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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