Corte costituzionale

Sentenza n. 450/1993

Corte cost., sent. 20 dicembre 1993, n. 450

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
450/1993
Data di deposito
20 dicembre 1993
Data di decisione
13 dicembre 1993
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:450

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 290 del 11 ottobre 1990
  • legge n. 6 del 3 gennaio 1981
  • art. 21, comma 5, legge n. 6 del 3 gennaio 1981
  • art. 6, legge n. 290 del 11 ottobre 1990
  • unico, legge n. 322 del 2 aprile 1958

Parametri

Massime

Massima n. 20081

Il principio solidaristico, cui e' improntato il sistema previdenziale degli ingegneri e degli architetti dopo la riforma del 1981, impone a tutti coloro che esercitano continuamente tali professioni (non cumulate con una diversa attivita' di lavoro comportante l'iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria) il dovere di contribuire all'onere finanziario della previdenza di categoria in proporzione del reddito professionale, senza riguardo alle condizioni individuali di concreta possibilita' di maturazione del diritto alle prestazioni della Cassa. E' rimessa alla discrezionalita' del legislatore la misura del contemperamento di questo principio con l'interesse dei singoli mediante il riconoscimento, a certe condizioni, del diritto al rimborso dei contributi in caso di cessazione dall'iscrizione alla Cassa (in seguito a cancellazione dall'albo) senza avere maturato i requisiti del diritto alla pensione. Il 'ius superveniens' portato dal nuovo testo dell'art. 20 della legge del 1981, introdotto dall'art. 15 della legge n. 290 del 1990, non ha fatto venir meno questo momento conciliativo tra i due ordini di esigenze, ma lo ha ridefinito in termini piu' restrittivi secondo criteri che non possono dirsi irrazionali.

Massima n. 20082

La pronuncia di non fondatezza, con sent. n. 259/1992, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21, quinto comma, della legge n. 6 del 1981, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., per la mancata esclusione, dall'obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza per gli ingegneri e gli architetti, dei professionisti titolari di pensione a carico di una forma di previdenza cui erano obbligatoriamente iscritti in dipendenza di una pregressa attivita' di lavoro autonomo e subordinato, non puo' essere addotta per affermare "a contrario" la illegittimita' dell'imposizione di tale obbligo, da parte della medesima norma, ai professionisti gia' iscritti a forme di previdenza obbligatoria a seguito di un rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con lo Stato o sue aziende autonome, per essere riconosciuta solo ai primi, e non anche ai secondi, la possibilita', ai sensi dell'art. 6 della legge n. 290 del 1990, di ottenere un supplemento di pensione mediante ricongiunzione presso l'ente erogatore. Contro quanto ritenuto dal giudice 'a quo', infatti, la 'ratio decidendi' della citata sentenza e' data autonomamente dal principio solidaristico cui e' improntato, dopo la riforma del 1981, anche il sistema previdenziale degli ingegneri e degli architetti, mentre l'argomento tratto dal citato art. 6 e', nell'economia della decisione, affatto secondario e condizionato dalla particolarita' della fattispecie concreta. (Non fondatezza, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., dell'art. 21, quinto comma, legge 3 gennaio 1981, n. 6, 'in parte qua'). - V. S. n. 259/1992, gia' citata nel testo.

Massima n. 20083

La discriminazione venuta a crearsi - in relazione all'obbligo di iscrizione e contribuzione alla Cassa di previdenza per gli ingegneri e gli architetti previsto dall'art. 21, quinto comma, legge n. 6 del 1981 - per la mancata estensione ai professionaisti che, collocati in quiescenza per raggiunti limiti di eta' a seguito di un rapporto di lavoro subordinato con lo Stato o sue aziende autonome, successivamente esercitino in modo continuativo attivita' libero-professionale, del diritto al supplemento di pensione previsto, ex art. 6, legge n. 290 del 1990 - 'coeteris paribus' - per i professionisti titolari di pensione a carico di una forma di previdenza cui erano obbligatoriamente iscritti per una pregressa attivita' di lavoro subordinato o autonomo, si radica nel disposto del citato art. 6 della legge n. 290, e non gia' nell'impugnato articolo unico della legge n. 322 del 1958 (concernente la ricongiunzione delle posizioni previdenziali). La questione sollevata al riguardo, inoltre, e' irrilevante per la decisione del giudizio principale, che verte esclusivamente sul su menzionato obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., dell'art. unico della legge 2 aprile 1958, n. 322). - V. massima precedente. V. anche, riguardo alla nuova normativa sull'assunzione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato da parte dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, con l'avvento della quale - secondo la sentenza - la su rilevata discriminazione e' destinata a cadere, l'art. 2, secondo comma, del d.l. 19 ottobre 1993, n. 416.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Reggio Emilia con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322 (Ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal nominato Pretore con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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