Corte costituzionale

Sentenza n. 448/1993

Corte cost., sent. 20 dicembre 1993, n. 448

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
448/1993
Data di deposito
20 dicembre 1993
Data di decisione
13 dicembre 1993
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:448

Norme oggetto del giudizio

  • art. 22, legge n. 23 del 29 gennaio 1986

Parametri

Massime

Massima n. 20138

La normativa prevista dalla legge n. 23 del 1986 per l'accesso alle qualifiche del ruolo speciale, di nuova istituzione, del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche delle Universita', riguarda una materia, concernente l'organizzazione degli uffici e l'articolazione delle carriere del personale ad essi addetto, nella quale e' riconosciuta al legislatore un'ampia discrezionalita' che, secondo il costante orientamento della Corte, puo' essere sindacata solo se presenta caratteri di arbitrarieta' o di manifesta irragionevolezza, tali da ledere il principio di buon andamento della pubblica amministrazione o da determinare discriminazione tra i soggetti interessati. Pertanto, nella specie, non ricorrendo tali presupposti, la norma che, nel consentire eccezionalmente, nella sua prima applicazione, l'accesso agevolato al nuovo ruolo, mediante una selezione per soli titoli, al personale appartenente alla settima o ottava qualifica, senza prove di esame idonee a verificare effettivamente lo specifico livello di professionalita', richiede, per la copertura dei posti (di prima e seconda qualifica) di bibliotecario e aiutobibliotecario, uno specifico diploma di laurea, che comprovi il possesso della necessaria preparazione professionale, costituisce applicazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento dell'amministrazione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 22 della legge 29 gennaio 1986, n. 23). - Sull'ampia sfera di discrezionalita' che va riconosciuta al legislatore riguardo ai sistemi e alle procedure di progressione in carriera dei dipendenti pubblici e sui limiti entro cui puo' dirsi violato il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, v. S. n. 219/1993.

Massima n. 20139

Nell'ambito del personale tecnico e amministrativo delle Universita', sono situazioni non omogenee e percio' non comparabili, da un lato, quella del personale della settima o della ottava qualifica funzionale nell'area delle biblioteche, ammesso a partecipare al concorso per titoli per l'accesso al ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche, istituito dalla legge n. 23 del 1986, e, quindi, alla copertura dei relativi posti (di prima e seconda qualifica funzionale) di bibliotecario e aiuto bibliotecario, e, dall'altro, quella del personale della settima o della ottava qualifica funzionale nell'area amministrativa, al quale e' consentito accedere, mediante scrutinio per merito comparativo, alla nona qualifica funzionale, quale sviluppo della carriera di appartenenza. Pertanto non e' discriminatorio l'avere la legge richiesto, soltanto ai primi, quale requisito per l'accesso alle suddette due nuove qualifiche, in un ruolo caratterizzato da una specifica professionalita', il possesso del diploma di laurea. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 29 gennaio 1986, n. 23).

Massima n. 20140

Nell'ambito del personale tecnico e amministrativo delle Universita', la norma che consente di ammettere ai concorsi per la nona qualifica funzionale dell'area amministrativa anche il personale della settima o della ottava qualifica funzionale, appartenente alla stessa area amministrativa, non in possesso del diploma di laurea, rappresenta una eccezione alla regola generale ed in quanto norma derogatoria non puo' essere assunta a termine di raffronto del giudizio di eguaglianza, con riferimento alla diversa disposizione normativa che prevede il possesso del diploma di laurea, quale requisito per l'accesso a due nuove qualifiche del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche, istituito dalla legge n. 23 del 1986, per il personale della settima o della ottava qualifica funzionale nell'area delle biblioteche. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 29 gennaio 1986, n. 23).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 29 gennaio 1986, n. 23 (Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Università), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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