Corte costituzionale

Sentenza n. 447/1993

Corte cost., sent. 20 dicembre 1993, n. 447

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
447/1993
Data di deposito
20 dicembre 1993
Data di decisione
13 dicembre 1993
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:447

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge della Regione Emilia Romagna del 20 luglio 1993

Parametri

Massime

Massima n. 20162

Il nuovo inquadramento delle unita' sanitarie locali disposto con l'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (in tema di riordino delle discipline in materia sanitaria) non ha fatto venire meno quelle esigenze di uniformita' che hanno a suo tempo indotto il legislatore statale con l'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, a riservare alla propria sfera di competenza la disciplina del personale sanitario. Ne consegue che le Regioni, anche successivamente all'entrata in vigore del citato decreto legislativo, non hanno acquisito il potere di emanare in questa materia norme che esulino dall'ambito dell'attuazione o della integrazione di discipline poste dalla legge statale. - Cfr., riguardo all'art. 47 della legge n. 833 del 1978, sentt. nn. 355/1993, 366/1993, 28/1992, 484/1991, 308/1990 e 112/1990, ed inoltre, con particolare riferimento all'art. 3 del d.lgs. n. 502 del 1992, sent. n. 359/1993.

Massima n. 20163

I limiti della potesta' legislativa delle Regioni - che in materia di stato giuridico ed economico del personale sanitario e' tuttora di sola attuazione della legge statale - risultano violati dalla disposizione dell'art. 1 della legge della Regione Emilia Romagna riapprovata il 20 luglio 1993, che nel prevedere la facolta', per la Giunta regionale, di avvalersi, in via eccezionale e transitoria, del personale dirigente del servizio sanitario nazionale, nel numero massimo di dieci unita', pone a carico delle U.S.L. di appartenenza gli oneri relativi al loro trattamento economico nonche' l'eventuale trattamento di missione in caso di spostamento dalla sede di servizio. Tale disposizione infatti e' in contrasto con l'art. 44 del d.P.R. n. 761 del 1979 - emanato in base a delega conferita con la legge n. 833 del 1978 - che ha bensi' previsto la possibilita' di comandare, per tempo determinato, il personale in questione presso gli uffici regionali, ma pur sempre con assunzione dei relativi oneri da parte della Regione. Ne' vale in contrario far richiamo al nuovo inquadramento delle unita' sanitarie nazionali disposto con il decreto legislativo n. 502 del 1992, non potendosi giustificare in base ad esso una attribuzione indifferenziata o una commistione fra le risorse attribuite alle unita' sanitarie locali e quelle destinate al funzionamento degli uffici regionali che operano nel campo delle attivita' sanitarie. L'art. 1 della citata legge della Regione Emilia-Romagna va pertanto dichiarato illegittimo per violazione dell'art. 117 Cost.. - v. la precedente massima A.

Massima n. 20164

L'istituto dell'"avvalimento" di cui all'art. 118, terzo comma, Cost. afferisce ai rapporti fra Regione ed uffici degli enti locali, sicche' e' improprio far riferimento ad esso riguardo ai rapporti fra Regione e uffici delle U.S.L..

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Emilia-Romagna riapprovata dal Consiglio regionale della stessa Regione il 20 luglio 1993 e recante "Misure eccezionali e transitorie per la riorganizzazione del sistema sanitario regionale".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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