Corte costituzionale
Sentenza n. 431/1993
Corte cost., sent. 14 dicembre 1993, n. 431
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 431/1993
- Data di deposito
- 14 dicembre 1993
- Data di decisione
- 1° dicembre 1993
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:431
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 11, quinquies, decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983
- legge n. 638 del 11 novembre 1983
Parametri
Massime
Massima n. 20160
Nel quadro della disciplina delle pensioni e del pari in quello delle pensioni private gestite dall'I.N.P.S. si e' affermato ed e' venuto via via consolidandosi un principio di settore, secondo il quale - in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilita' dell'indebito (art. 2033 c.c.) - trova applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilita' al percipiente della erogazione non dovuta. Tale regola, tuttavia, vive nell'ordinamento positivo in forme e con articolazioni differenziate e variamente modulate, in senso sincronico oltreche' diacronico. Ed infatti l'elemento soggettivo, riferito al percipiente, che preclude l'applicazione della regola codicistica di ripetibilita' dell'indebito, varia dalla previsione, in negativo, della mancanza di dolo (v. artt. 80 r.d. 1422/1924, 52, 55, l. 88/1989; 13, l. 412/1991) alla prescrizione, in positivo, della buona fede (art. 11, l. 656/1986). Inoltre, alcune volte si richiede (art. 13, l. 412/1991), altre no, che la erogazione indebita - e in alcuni casi anche la sua constatazione (art. 3, l. 428/1985) - siano consacrati in un provvedimento formale; di questo poi presupponendosi (art. 13, l. 412/1991), o non, la comunicazione all'interessato. Per di piu', in talune ipotesi lo 'ius retentionis' del percipiente e' subordinato anche alla non dipendenza dell'erogazione indebita dalla inosservanza di un suo obbligo di comunicazione (artt. 11, l. 656/1986; 13, l. 412/1991), con ulteriore limitazione, in un caso, ai soli fatti che non siano gia' di per se' conosciuti dall'ente erogante (art. 13, l. 412/1991). Peraltro, al principio di settore in questione, in funzione di essenziali esigenze di vita della parte piu' debole del rapporto - che verrebbero ad essere contraddette da una indiscriminata ripetibilita' di prestazioni 'naturaliter' gia' consumate in correlazione, e nei limiti, della loro destinazione alimentare - l'art. 38 Cost. assicura una garanzia costituzionale.
Massima n. 20161
La mancata estensione alle pensioni I.V.S. ENASARCO - in forza dell'art. 6, comma undicesimo 'quinquies', della legge 11 novembre 1983, n. 638 - del principio, ormai consolidatosi nel campo delle pensioni pubbliche e di quelle private gestite dall'I.N.P.S., della non ripetibilita' delle prestazioni corrisposte dall'ente erogante per errore non causato da dolo dell'interessato, non puo' ritenersi giustificata dalle peculiarita' di struttura e funzionamento della previdenza in questione, ne' in armonia con le esigenze per cui il richiamato principio trova, ex art. 38 Cost., garanzia costituzionale. Tuttavia la pluralita' delle scelte possibili - data la estrema varieta' di forme e articolazioni con cui la regola della non ripetibilita' ha trovato attuazione - in ordine alla puntuale configurazione della fattispecie preclusiva della ripetizione nel settore in questione, e le ulteriori variabili che potrebbero essere ritenute opportune in ragione delle peculiarita' proprie della disciplina delle pensioni ENASARCO, non consentono che la 'reductio ad legitimitatem' delle rilevate dissonanze si compia con una pronuncia addittiva della Corte costituzionale. La soluzione piu' idonea resta dunque riservata alla discrezionalita' del legislatore, al quale peraltro la Corte non puo' non rivolgere l'invito per un sollecito intervento. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dell'art. 6, comma undicesimo 'quinquies', della legge 11 novembre 1983, n. 638, di conversione del d.l. n. 463 del 1983 'in parte qua'). - V. la precedente massima A.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 11-quinquies, della l. 11 novembre 1983 n. 638 (di conversione del d.-l. n. 463/83 recante misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria), "nella parte in cui non esclude nei confronti dei beneficiari di erogazioni ENASARCO la ripetibilità delle prestazioni pensionistiche per l'I.V.S. corrisposte per errore di qualsiasi natura imputabile all'ente non causato da dolo dell'interessato", sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Costituzione, dal pretore di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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