Corte costituzionale

Sentenza n. 431/1993

Corte cost., sent. 14 dicembre 1993, n. 431

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
431/1993
Data di deposito
14 dicembre 1993
Data di decisione
1° dicembre 1993
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:431

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 11, quinquies, decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983
  • legge n. 638 del 11 novembre 1983

Parametri

Massime

Massima n. 20160

Nel quadro della disciplina delle pensioni e del pari in quello delle pensioni private gestite dall'I.N.P.S. si e' affermato ed e' venuto via via consolidandosi un principio di settore, secondo il quale - in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilita' dell'indebito (art. 2033 c.c.) - trova applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilita' al percipiente della erogazione non dovuta. Tale regola, tuttavia, vive nell'ordinamento positivo in forme e con articolazioni differenziate e variamente modulate, in senso sincronico oltreche' diacronico. Ed infatti l'elemento soggettivo, riferito al percipiente, che preclude l'applicazione della regola codicistica di ripetibilita' dell'indebito, varia dalla previsione, in negativo, della mancanza di dolo (v. artt. 80 r.d. 1422/1924, 52, 55, l. 88/1989; 13, l. 412/1991) alla prescrizione, in positivo, della buona fede (art. 11, l. 656/1986). Inoltre, alcune volte si richiede (art. 13, l. 412/1991), altre no, che la erogazione indebita - e in alcuni casi anche la sua constatazione (art. 3, l. 428/1985) - siano consacrati in un provvedimento formale; di questo poi presupponendosi (art. 13, l. 412/1991), o non, la comunicazione all'interessato. Per di piu', in talune ipotesi lo 'ius retentionis' del percipiente e' subordinato anche alla non dipendenza dell'erogazione indebita dalla inosservanza di un suo obbligo di comunicazione (artt. 11, l. 656/1986; 13, l. 412/1991), con ulteriore limitazione, in un caso, ai soli fatti che non siano gia' di per se' conosciuti dall'ente erogante (art. 13, l. 412/1991). Peraltro, al principio di settore in questione, in funzione di essenziali esigenze di vita della parte piu' debole del rapporto - che verrebbero ad essere contraddette da una indiscriminata ripetibilita' di prestazioni 'naturaliter' gia' consumate in correlazione, e nei limiti, della loro destinazione alimentare - l'art. 38 Cost. assicura una garanzia costituzionale.

Massima n. 20161

La mancata estensione alle pensioni I.V.S. ENASARCO - in forza dell'art. 6, comma undicesimo 'quinquies', della legge 11 novembre 1983, n. 638 - del principio, ormai consolidatosi nel campo delle pensioni pubbliche e di quelle private gestite dall'I.N.P.S., della non ripetibilita' delle prestazioni corrisposte dall'ente erogante per errore non causato da dolo dell'interessato, non puo' ritenersi giustificata dalle peculiarita' di struttura e funzionamento della previdenza in questione, ne' in armonia con le esigenze per cui il richiamato principio trova, ex art. 38 Cost., garanzia costituzionale. Tuttavia la pluralita' delle scelte possibili - data la estrema varieta' di forme e articolazioni con cui la regola della non ripetibilita' ha trovato attuazione - in ordine alla puntuale configurazione della fattispecie preclusiva della ripetizione nel settore in questione, e le ulteriori variabili che potrebbero essere ritenute opportune in ragione delle peculiarita' proprie della disciplina delle pensioni ENASARCO, non consentono che la 'reductio ad legitimitatem' delle rilevate dissonanze si compia con una pronuncia addittiva della Corte costituzionale. La soluzione piu' idonea resta dunque riservata alla discrezionalita' del legislatore, al quale peraltro la Corte non puo' non rivolgere l'invito per un sollecito intervento. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dell'art. 6, comma undicesimo 'quinquies', della legge 11 novembre 1983, n. 638, di conversione del d.l. n. 463 del 1983 'in parte qua'). - V. la precedente massima A.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 11-quinquies, della l. 11 novembre 1983 n. 638 (di conversione del d.-l. n. 463/83 recante misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria), "nella parte in cui non esclude nei confronti dei beneficiari di erogazioni ENASARCO la ripetibilità delle prestazioni pensionistiche per l'I.V.S. corrisposte per errore di qualsiasi natura imputabile all'ente non causato da dolo dell'interessato", sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Costituzione, dal pretore di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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