Corte costituzionale

Sentenza n. 430/1993

Corte cost., sent. 14 dicembre 1993, n. 430

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
430/1993
Data di deposito
14 dicembre 1993
Data di decisione
1° dicembre 1993
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:430

Norme oggetto del giudizio

  • art. 14-bis, legge n. 356 del 7 agosto 1992
  • art. 47, comma 1, legge n. 354 del 26 luglio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 20131

La modifica del quadro normativo, nelle more di un giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, non fa venir meno la rilevanza della questione, quando risulti avvenuta nel senso presupposto, nel sollevarla, dal giudice remittente. (Nella specie la Corte ha respinto una eccezione di inammissibilita' avanzata dall'Avvocatura di Stato riguardo alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, primo comma, dell'ordinamento penitenziario, censurato in quanto, secondo una interpretazione poi confermata - ancorche' sulla base di dati ricostruttivi non integralmente coincidenti con quelli assunti dal giudice remittente - dalla evoluzione del diritto vivente, avrebbe consentito di aver riguardo, nel computo del limite dei tre anni di pena rilevante agli effetti dell'ammissione del condannato all'affidamento in prova al servizio sociale, alla sola misura della pena ancora da espiare). - V. la successiva massima B.

Massima n. 20132

L'applicabilita' dell'affidamento in prova al servizio sociale, secondo l'orientamento ormai stabilmente affermatosi nella giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione - sulla base della sopravvenuta interpretazione autentica (ex art. 14 bis, legge 7 agosto 1992, n. 356) dell'art. 47, primo comma, dell'ordinamento penitenziario - in tutti i casi in cui, quale che sia l'entita' della pena inflitta, quella residua da espiare non superi i tre anni, non si pone in contrasto con i precetti della ragionevolezza e dell'eguaglianza. Sotto il primo profilo, infatti, la valorizzazione della pena espiata riflette una opzione che si riconduce alla sfera di discrezionalita' del legislatore, mentre non puo' dirsi violato il principio della parita' di trattamento in quanto la diversita' della varie posizioni soggettive, in termini di meritevolezza del beneficio anche in dipendenza della pericolosita' dimostrata dalla pena originariamente irrogata, ben puo' essere valutata (nel bilanciamento con la durata ed i risultati dell'espiazione) in sede di concreta ammissione del condannato alla misura premiale. Ne e' infine ipotizzabile la violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione, poiche' l'impugnato art. 47, primo comma, non attiene alla organizzazione degli apparati volti alla repressione penale, bensi' alla attribuzione di benefici a detenuti, in vista della loro rieducazione, governata dal diverso canone dell'art. 27, terzo comma, Cost.. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 97 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, primo comma, l. 26 luglio 1975, n. 354, come interpretato dall'art. 14 bis, l. 7 agosto 1992, n. 356).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma primo, dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modifiche e integrazioni) come interpretato dall'art. 14- bis della legge 7 agosto 1992 n. 356 (di conversione del d.-l. 1992 n. 306), sollevata, in riferimento agli artt. 3, comma primo e secondo e 97 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Brescia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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