Corte costituzionale
Sentenza n. 424/1993
Corte cost., sent. 3 dicembre 1993, n. 424
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 424/1993
- Data di deposito
- 3 dicembre 1993
- Data di decisione
- 18 novembre 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:424
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, legge della Regione siciliana n. 11 del 15 giugno 1988
Parametri
Massime
Massima n. 20108
Si deve riconoscere il carattere interpretativo alle norme che abbiano il fine obiettivo di chiarire il senso di quelle preesistenti ovvero di escludere o di enucleare uno tra i sensi ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre un determinato significato normativo. La natura interpretativa delle leggi va pertanto desunta da un rapporto fra norme - e non fra disposizioni - tale che il sopravvenire della norma interpretante non fa venir meno la norma interpretata, ma l'una e l'altra si saldano fra loro dando luogo a un precetto normativo unitario. - V., sent. nn. 39/1993; 455/1992, 454/1992 e 440/1992; 380/1990 e 155/1990; 233/1988; ord. nn. 480/1992 e 205/1991.
Massima n. 20109
L'art. 16, l. regionale siciliana n. 11 del 1988, il quale dichiara si sostituire l'art. 9 della precedente l. regionale n. 53 del 1985, e a tal fine prevede che la corresponsione dell'assegno mensile integrativo di quiescenza al personale statale comandato e inquadrato transitoriamente presso la Regione fino al 31 dicembre 1985, spetti solo a coloro che siano cessati dal servizio per collocamento a riposo d'ufficio o per decesso, con decorrenza non anteriore al 1 gennaio 1984 e fino alla data di entrata in vigore della stessa l. n. 53 del 1985, (29 dicembre 1985) ha, nei confronti del predetto art. 9, carattere di norma interpretativa ed esplica efficacia retroattiva. Infatti, rispetto alla formulazione di quest'ultimo articolo, che stabiliva l'erogazione del beneficio a favore del personale, gia' comandato "collocato a riposo" dal 1 gennaio 1984, viene chiarito che in tale categoria di dipendenti non possono essere ricompresi coloro che abbiano volontariamente richiesto il collocamento a riposo, oltreche' coloro che sono cessati dal servizio in una data posteriore a quella dell'entrata in vigore della legge medesima, in tal modo confermando la funzione esplicata dal detto assegno mensile nel contesto della complessiva normativa da essa posta per il passaggio nei ruoli regionali del personale statale comandato: di non danneggiare, cioe', i comandati che non avessero potuto esercitare il diritto di optare per l'inquadramento in tali ruoli entro il termine del 31 dicembre 1985, cosi' come stabilito dagli artt. 2 e 12, l. n. 53 del 1985 cit..
Massima n. 20110
In relazione alla finalita' di tutela cui adempie l'assegno integrativo di quiescenza nei confronti degli ex dipendenti statali gia' comandati presso la Regione Sicilia, cessati dal servizio per collocamento a riposo d'ufficio o per decesso, non appare irragionevole ne' in contrasto con i principi dell'affidamento o della salvezza dei diritti acquisiti, sulla base dell'originaria formulazione dell'art. 9, secondo comma, l. regionale siciliana n. 53 del 1985, che l'art. 16, l. regionale siciliana n. 11 del 1988, con norma interpretativa del medesimo art. 9, escluda dal beneficio coloro i quali siano cessati volontariamente dal servizio, dovendosi considerare la scelta di questi ultimi - venuti a trovarsi nella possibilita' di optare, ai sensi degli artt. 2 e 12, l. regionale n. 53 del 1985, per l'inquadramento nei ruoli della Regione entro il 31 dicembre 1985 - come un modo di esercizio del diritto di opzione stesso. Altrimenti, del resto, si sarebbe creato nei confronti di tali pensionati volontari un incentivo ad abbandonare l'amministrazione regionale, con conseguenti possibili problemi di compatibilita' con i principi di buon andamento e di efficienza della p.a.. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost., sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, l. regione siciliana 15 giugno 1988, n. 11, nella parte in cui, sostituisce l'art. 9, secondo comma, l. regione siciliana 27 dicembre 1985, n. 53). - V. la precedente massima B.
Massima n. 20111
La previsione, nella norma - interpretativa dell'art. 9, secondo comma, l. regionale siciliana n. 53 del 1985 - di cui all'art. 16, della legge regionale n. 11 del 1988, riguardo al personale statale in posizione di comando presso la Regione siciliana transitoriamente inquadrato fino al 31 dicembre 1985, di un assegno integrativo di quiescenza solo per gli ex dipendenti statali cessati dal servizio per collocamento a riposo d'ufficio o per decesso, e non anche per gli ex dipendenti collocati a riposo su domanda, non comporta violazione del principio di parita' di trattamento. Le posizioni messe a confronto - collocamento a riposo d'ufficio e collocamento a riposo su domanda - non sono infatti comparabili, dato che, a parte le differenze concernenti la configurazione generale dei due istituti nell'ambito dell'impiego pubblico, la ragione giustificatrice della concessione dell'assegno integrativo di quiescenza riposa sulla mancata possibilita', per i soggetti ai quali il diritto all'assegno e' negato, di esercitare l'opzione - preclusa invece per gli altri - tra l'ingresso in ruolo nell'amministrazione regionale e la permanenza nel ruolo statale, nei termini di cui agli artt. 2 e 12, stessa l. regionale n. 53 del 1985. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost., sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, l. regionale siciliana 15 giugno 1988, n. 11, nella parte in cui sostituisce l'art. 9, secondo comma, l. regionale siciliana 27 dicembre 1985, n. 53). - V. massime precedenti B e C.
Massima n. 20112
Secondo la costante giurisprudenza della Corte, i principi di proporzionalita' e di adeguatezza della retribuzione non comportano che sia in ogni caso garantita l'integrale corrispondenza fra retribuzione e pensione, ma, anche se questo e' l'obiettivo ottimale da raggiungere, presuppongono che l'avvicinamento ad esso dipenda da non irragionevoli determinazioni discrezionali del legislatore, chiamato a dare graduale attuazione al complesso dei valori costituzionali coinvolti. Conseguentemente, la non irragionevolezza della scelta legislativa, di cui all'art. 16, l. regionale siciliana n. 11 del 1988, in ordine alla concessione dell'assegno integrativo di quiescenza ai soli dipendenti statali, gia' comandati presso la regione Sicilia e cessati dal servizio per collocamento a riposo d'ufficio o per decesso (v. massima C), esclude che possa configurarsi, da parte della norma stessa - pur a non considerarne l'appropriatezza del richiamo nel caso di specie - la violazione dei sopracitati principi. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 36 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, l. regionale siciliana 15 giugno 1988, n. 11, nella parte in cui, sostituisce l'art. 9, secondo comma, l. regionale siciliana 27 dicembre 1985, n. 53). - S. nn. 42/1993, 226/1993 e 119/1991.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con l'ordinanza in epigrafe, nei confronti dell'art. 16 della legge della Regione Siciliana 15 giugno 1988, n. 11 (Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'amministrazione regionale per il triennio 1985-1987 e modifiche ed integrazioni alla normativa concernente lo stesso personale), nella parte in cui, sostituisce l'art. 9, secondo comma, della legge della Regione Siciliana 27 dicembre 1985, n. 53 (Istituzione del ruolo speciale transitorio per i servizi degli uffici periferici, inquadramento del personale in posizione di comando presso la Regione ed utilizzazione del personale trasferito alla Regione in forza dei decreti del Presidente della Repubblica 13 maggio 1985, n. 245 e 14 maggio 1985, n. 246).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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