Corte costituzionale

Sentenza n. 423/1993

Corte cost., sent. 3 dicembre 1993, n. 423

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
423/1993
Data di deposito
3 dicembre 1993
Data di decisione
18 novembre 1993
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:423

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 20069

Come la Corte ha in piu' occasioni affermato, in assenza di colpa del querelante, quest'ultimo, esclusa qualsiasi ipotesi di responsabilita' oggettiva fondata sul mero dato della causalita' materiale, non puo' essere condannato alle spese processuali. E poiche' l'assenza di colpa del querelante, in termini di temerarieta' o avventatezza della querela, puo' aversi anche in casi di proscioglimento con formula piena, non solo quando - come denunciato dal giudice 'a quo' - l'assoluzione consegua ad una situazione di dubbio probatorio esprimibile, a norma dell'art. 530, secondo comma, cod. proc. pen., solo nella motivazione ma non nel dispositivo, ma altresi', presumibilmente, per un novero pressocche' illimitato di altre cause suscettibili di dimostrarla, il mantenimento, anche in tali ipotesi, da parte del legislatore, in materia di responsabilita' del querelante, del criterio, intrinsecamente incompatibile con i suddetti principi, della automaticita', fa si' che l'impugnato art. 427, primo comma, cod. proc. pen. debba essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede, in caso di proscioglimento dell'imputato perche' il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, che il giudice condanni il querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato anche in assenza di qualsiasi colpa a questi ascrivibile nell'esercizio del diritto di querela. - Nello stesso senso, le sentt. nn. 165/1974, per l'ipotesi di proscioglimento dell'imputato conseguente a querela contro ignoti per un reato realmente verificatosi; 52/1975, per il proscioglimento per incapacita' di intendere o di volere; 29/1992, per il proscioglimento perche' il fatto non costituisce reato e, da ultima, 180/1993, nel caso di proscioglimento per non aver commesso il fatto quando risulti che l'attribuzione del reato all'imputato non sia in alcun modo ascrivibile a colpa del querelante.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 427, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede, nel caso di proscioglimento dell'imputato perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, che il giudice condanni il querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato anche in assenza di qualsiasi colpa a questi ascrivibile nell'esercizio del diritto di querela.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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