Corte costituzionale

Sentenza n. 416/1993

Corte cost., sent. 25 novembre 1993, n. 416

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
416/1993
Data di deposito
25 novembre 1993
Data di decisione
15 novembre 1993
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:416

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, legge della Regione Calabria n. 55 del 5 maggio 1990

Parametri

Massime

Massima n. 20064

Il controllo sull'ammissibilita' della questione puo' far disattendere la premessa interpretativa offerta dal giudice 'a quo' solo quando questa risulti palesamente arbitraria, e cioe' in caso di assoluta reciproca estraneita' fra oggetto della questione e oggetto del giudizio di provenienza ovvero quando l'interpretazione offerta dovesse risultare del tutto non plausibile. (Nella specie la Corte ha respinto l'eccezione d'inammissibilita' avanzata dalla Regione Calabria sul presupposto che la questione di costituzionalita' sollevata, nei confronti dell'art. 5 della legge della stessa Regione n. 55 del 1990, riguardo alla composizione della commissione del concorso, sarebbe estranea all'oggetto del giudizio 'a quo' concernente i soli atti valutativi della commissione di concorso, in quanto il giudice 'a quo' ha argomentato sia in ordine al "nesso di conseguenzialita'" che viene a collegare la nomina di una commissione con gli atti dalla stessa posti in essere, sia in ordine agli affetti caducanti che l'accoglimento della questione proposta sarebbe in grado di determinare nei confronti dell'intero iter procedimentale svolto dalla commissione.

Massima n. 20065

Come la Corte ha gia' affermato, l'applicazione del principio d'imparzialita' ai concorsi per l'ammissione al pubblico impiego, impone il perseguimento del solo interesse connesso alla scelta delle persone piu' idonee allo svolgimento della funzione pubblica, indipendentemente da ogni considerazione per gli orientamenti politici e per le condizioni sociali dei vari concorrenti con la conseguenza che nella composizione delle commissioni giudicatrici deve essere prevalente, se non esclusiva la presenza di tecnici ed esperti dotati di titoli di studio e professionali adeguati alle materie oggetto delle prove d'esame. Tale principio, che in tema di pubblici concorsi ha avuto piu' ampio ed ulteriore svolgimento nell'ambito della nuova legislazione sul pubblico impiego introdotta con il d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, opera nei confronti di tutti i concorsi sia di accesso che di progressione nella carriera e porta all'accoglimento della questione di costituzionalita', dal momento che l'impugnato art. 5 legge Regione Calabria 5 maggio 1990, n. 55 ha previsto che la commissione giudicatrice del concorso interno per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale nel settore delle attivita' agricolo-forestali, sia composta interamente da rappresentanti politici e sindacali senza alcuna presenza di esperti o tecnici. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 5 legge Regione Calabria 5 maggio 1990, n. 55, nella parte in cui non ha previsto la presenza, in seno alle commissioni giudicatrici per l'avanzamento a dirigente di seconda qualifica, di membri esperti dotati di specifica competenza tecnica rispetto alle materie previste per le selezioni concorsuali.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge regionale della Calabria 5 maggio 1990, n. 55 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 34/1984 e n. 11/1987), nella parte in cui non ha previsto la presenza, in seno alle commissioni giudicatrici per l'avanzamento a dirigente di 2ª qualifica, di membri esperti dotati di specifica competenza tecnica rispetto alle materie previste per le selezioni concorsuali.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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