Corte costituzionale
Sentenza n. 416/1993
Corte cost., sent. 25 novembre 1993, n. 416
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 416/1993
- Data di deposito
- 25 novembre 1993
- Data di decisione
- 15 novembre 1993
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:416
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, legge della Regione Calabria n. 55 del 5 maggio 1990
Parametri
Massime
Massima n. 20064
Il controllo sull'ammissibilita' della questione puo' far disattendere la premessa interpretativa offerta dal giudice 'a quo' solo quando questa risulti palesamente arbitraria, e cioe' in caso di assoluta reciproca estraneita' fra oggetto della questione e oggetto del giudizio di provenienza ovvero quando l'interpretazione offerta dovesse risultare del tutto non plausibile. (Nella specie la Corte ha respinto l'eccezione d'inammissibilita' avanzata dalla Regione Calabria sul presupposto che la questione di costituzionalita' sollevata, nei confronti dell'art. 5 della legge della stessa Regione n. 55 del 1990, riguardo alla composizione della commissione del concorso, sarebbe estranea all'oggetto del giudizio 'a quo' concernente i soli atti valutativi della commissione di concorso, in quanto il giudice 'a quo' ha argomentato sia in ordine al "nesso di conseguenzialita'" che viene a collegare la nomina di una commissione con gli atti dalla stessa posti in essere, sia in ordine agli affetti caducanti che l'accoglimento della questione proposta sarebbe in grado di determinare nei confronti dell'intero iter procedimentale svolto dalla commissione.
Massima n. 20065
Come la Corte ha gia' affermato, l'applicazione del principio d'imparzialita' ai concorsi per l'ammissione al pubblico impiego, impone il perseguimento del solo interesse connesso alla scelta delle persone piu' idonee allo svolgimento della funzione pubblica, indipendentemente da ogni considerazione per gli orientamenti politici e per le condizioni sociali dei vari concorrenti con la conseguenza che nella composizione delle commissioni giudicatrici deve essere prevalente, se non esclusiva la presenza di tecnici ed esperti dotati di titoli di studio e professionali adeguati alle materie oggetto delle prove d'esame. Tale principio, che in tema di pubblici concorsi ha avuto piu' ampio ed ulteriore svolgimento nell'ambito della nuova legislazione sul pubblico impiego introdotta con il d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, opera nei confronti di tutti i concorsi sia di accesso che di progressione nella carriera e porta all'accoglimento della questione di costituzionalita', dal momento che l'impugnato art. 5 legge Regione Calabria 5 maggio 1990, n. 55 ha previsto che la commissione giudicatrice del concorso interno per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale nel settore delle attivita' agricolo-forestali, sia composta interamente da rappresentanti politici e sindacali senza alcuna presenza di esperti o tecnici. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 5 legge Regione Calabria 5 maggio 1990, n. 55, nella parte in cui non ha previsto la presenza, in seno alle commissioni giudicatrici per l'avanzamento a dirigente di seconda qualifica, di membri esperti dotati di specifica competenza tecnica rispetto alle materie previste per le selezioni concorsuali.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge regionale della Calabria 5 maggio 1990, n. 55 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 34/1984 e n. 11/1987), nella parte in cui non ha previsto la presenza, in seno alle commissioni giudicatrici per l'avanzamento a dirigente di 2ª qualifica, di membri esperti dotati di specifica competenza tecnica rispetto alle materie previste per le selezioni concorsuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 novembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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