Corte costituzionale
Sentenza n. 409/1993
Corte cost., sent. 23 novembre 1993, n. 409
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 409/1993
- Data di deposito
- 23 novembre 1993
- Data di decisione
- 5 novembre 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:409
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 2, periodo 3, legge n. 67 del 11 marzo 1988
Parametri
Massime
Massima n. 19887
La questione di costituzionalita' in via incidentale va esaminata esclusivamente nei limiti fissati dall'ordinanza di rimessione, non potendosi percio' prendere in considerazione gli ulteriori o diversi profili e parametri, indicati dalle parti costituite nel giudizio innanzi alla Corte. - da ultimo, S. n. 114/1993.
Massima n. 19888
Secondo l'interpretazione dell'art. 22, comma secondo, L. n. 67 del 1988, adeguata ai principi costituzionali, la parte del gettito Ges.ca.l. inizialmente destinata in entrata al bilancio dello Stato e restituita all'edilizia residenziale a seguito dell'intervenuta dichiarazione di parziale incostituzionalita' della medesima disposizione, rimane riservata ai territori meridionali in misura pari al quaranta per cento, secondo le regole generali poste dalla legislazione di settore, dovendo ritenersi che la piu' elevata riserva del settanta per cento sia riferibile - per il suo carattere eccezionale e derogatorio - unicamente alle "quote residue" del gettito medesimo, in rapporto alle quali soltanto era stata espressamente, in origine, fissata. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' dell'art. 22, comma secondo, terzo periodo, L. 11 marzo 1988, n. 67, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.). - Per la dichiarazione di parziale incostituzionalita' dell'art. 22, comma secondo, cit., v. S. n. 241/1989; sulla riserva di risorse finanziarie a favore di zone depresse e sugli inerenti limiti alla discrezionalita' del legislatore, v. S. nn. 188/1992, 1130/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22, secondo comma, terzo periodo, della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)", sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 novembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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