Corte costituzionale

Sentenza n. 409/1993

Corte cost., sent. 23 novembre 1993, n. 409

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
409/1993
Data di deposito
23 novembre 1993
Data di decisione
5 novembre 1993
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:409

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 2, periodo 3, legge n. 67 del 11 marzo 1988

Parametri

Massime

Massima n. 19887

La questione di costituzionalita' in via incidentale va esaminata esclusivamente nei limiti fissati dall'ordinanza di rimessione, non potendosi percio' prendere in considerazione gli ulteriori o diversi profili e parametri, indicati dalle parti costituite nel giudizio innanzi alla Corte. - da ultimo, S. n. 114/1993.

Massima n. 19888

Secondo l'interpretazione dell'art. 22, comma secondo, L. n. 67 del 1988, adeguata ai principi costituzionali, la parte del gettito Ges.ca.l. inizialmente destinata in entrata al bilancio dello Stato e restituita all'edilizia residenziale a seguito dell'intervenuta dichiarazione di parziale incostituzionalita' della medesima disposizione, rimane riservata ai territori meridionali in misura pari al quaranta per cento, secondo le regole generali poste dalla legislazione di settore, dovendo ritenersi che la piu' elevata riserva del settanta per cento sia riferibile - per il suo carattere eccezionale e derogatorio - unicamente alle "quote residue" del gettito medesimo, in rapporto alle quali soltanto era stata espressamente, in origine, fissata. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' dell'art. 22, comma secondo, terzo periodo, L. 11 marzo 1988, n. 67, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.). - Per la dichiarazione di parziale incostituzionalita' dell'art. 22, comma secondo, cit., v. S. n. 241/1989; sulla riserva di risorse finanziarie a favore di zone depresse e sugli inerenti limiti alla discrezionalita' del legislatore, v. S. nn. 188/1992, 1130/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22, secondo comma, terzo periodo, della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)", sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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