Corte costituzionale

Sentenza n. 407/1993

Corte cost., sent. 23 novembre 1993, n. 407

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
407/1993
Data di deposito
23 novembre 1993
Data di decisione
5 novembre 1993
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:407

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, comma 1, legge n. 386 del 15 dicembre 1990

Parametri

Massime

Massima n. 20060

L'impugnato art. 8, comma terzo, della legge 15 dicembre 1990, n. 386 - prevedente una causa di improcedibilita' dell'azione penale conseguente al pagamento, entro 60 giorni dalla presentazione dell'assegno bancario scoperto, dell'importo all'assegno, e accessori - si riferisce solo ai reati commessi successivamente all'entrata in vigore della citata legge, e non e' percio' suscettibile di applicazione nel giudizio 'a quo', relativo a reato commesso prima di tale data, che si applica l'art. 11 legge n. 386/1990 recante la disciplina transitoria. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale all'art. 8, comma terzo, legge 15 dicembre 1990, n. 386, sollevata, riguardo ai modi in cui il pagamento dell'assegno deve essere provato, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo Cost.). - Sulla legge n. 386 del 1990 v., S. n. 32/1992.

Massima n. 20061

Anche se, in generale, la previsione di limiti alla prova (intesa in senso ampio e quindi comprevisa anche della prova dei presupposti di fatto che rilevano ai fini della procedibilita' dell'azione penale) non puo' ritenersi incompatibile con la necessaria tutela del diritto di difesa ove quest'ultima debba contemperarsi con l'esigenza di tutela di altri diritti costituzionalmente garantiti, occorre pur sempre verificare la ragionevolezza degli eventuali adattamenti o restrizioni conseguenti al bilanciamento operato dal legislatore.

Massima n. 20062

E' irragionevole e ridonda in violazione del diritto di difesa la disposizione transitoria dell'art. 11, primo comma, della legge n. 386 del 1990, che per i reati di emissione di assegni a vuoto commessi prima dell'entrata in vigore della legge, quando cioe' il processo penale (tranne casi del tutto marginali) e' gia' in corso, prevede che la prova dell'avvenuto pagamento di assegni e accessori, - che rende l'azione penale improseguibile - debba essere fornita, in deroga al principio del diritto alla prova quale recepito dall'art. 190 cod. proc. pen., con le stesse forme documentali richieste, dall'art. 8 stessa legge, per i reati commessi dopo la sua entrata in vigore. La ragione che giustifica, in tale ipotesi, il limite della prova documentale, l'esigenza, cioe', di conseguire un effetto deflattivo dei processi penali evitando l'inizio stesso del processo penale e la formazione del fascicolo processuale, non ricorre infatti per la norma transitoria, ne' e' dato rinvenirne altre, non potendo neppure ipotizzarsi, una maggiore affidabilita' della prova documentale rispetto alla prova testimoniale. Pertanto - restando assorbita la censura di violazione del principio di eguaglianza - l'art. 11, primo comma, della legge 15 dicembre 1990, n. 386, va dichiarato illegittimo nella parte in cui prevede che la prova dell'avvenuto pagamento di assegni e accessori deve essere fornita in sede penale mediante quietanza del portatore con firma autenticata o attestazione del pubblico ufficiale che ha ricevuto il pagamento ovvero attestazione dell'azienda di credito comprovante l'effettuazione del deposito vincolato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari) nella parte in cui prevede che "la prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita in sede penale mediante quietanza del portatore con firma autenticata o attestazione del pubblico ufficiale che ha ricevuto il pagamento ovvero attestazione dell'azienda di credito comprovante l'effettuazione del deposito vincolato";

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, legge 15 dicembre 1990, n. 386, (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari) sollevata, con riferimento agli artt. 3 e 24, comma 2, della Costituzione, dal Pretore di Varese con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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