Corte costituzionale
Sentenza n. 407/1993
Corte cost., sent. 23 novembre 1993, n. 407
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 407/1993
- Data di deposito
- 23 novembre 1993
- Data di decisione
- 5 novembre 1993
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:407
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, comma 1, legge n. 386 del 15 dicembre 1990
Parametri
Massime
Massima n. 20060
L'impugnato art. 8, comma terzo, della legge 15 dicembre 1990, n. 386 - prevedente una causa di improcedibilita' dell'azione penale conseguente al pagamento, entro 60 giorni dalla presentazione dell'assegno bancario scoperto, dell'importo all'assegno, e accessori - si riferisce solo ai reati commessi successivamente all'entrata in vigore della citata legge, e non e' percio' suscettibile di applicazione nel giudizio 'a quo', relativo a reato commesso prima di tale data, che si applica l'art. 11 legge n. 386/1990 recante la disciplina transitoria. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale all'art. 8, comma terzo, legge 15 dicembre 1990, n. 386, sollevata, riguardo ai modi in cui il pagamento dell'assegno deve essere provato, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo Cost.). - Sulla legge n. 386 del 1990 v., S. n. 32/1992.
Massima n. 20061
Anche se, in generale, la previsione di limiti alla prova (intesa in senso ampio e quindi comprevisa anche della prova dei presupposti di fatto che rilevano ai fini della procedibilita' dell'azione penale) non puo' ritenersi incompatibile con la necessaria tutela del diritto di difesa ove quest'ultima debba contemperarsi con l'esigenza di tutela di altri diritti costituzionalmente garantiti, occorre pur sempre verificare la ragionevolezza degli eventuali adattamenti o restrizioni conseguenti al bilanciamento operato dal legislatore.
Massima n. 20062
E' irragionevole e ridonda in violazione del diritto di difesa la disposizione transitoria dell'art. 11, primo comma, della legge n. 386 del 1990, che per i reati di emissione di assegni a vuoto commessi prima dell'entrata in vigore della legge, quando cioe' il processo penale (tranne casi del tutto marginali) e' gia' in corso, prevede che la prova dell'avvenuto pagamento di assegni e accessori, - che rende l'azione penale improseguibile - debba essere fornita, in deroga al principio del diritto alla prova quale recepito dall'art. 190 cod. proc. pen., con le stesse forme documentali richieste, dall'art. 8 stessa legge, per i reati commessi dopo la sua entrata in vigore. La ragione che giustifica, in tale ipotesi, il limite della prova documentale, l'esigenza, cioe', di conseguire un effetto deflattivo dei processi penali evitando l'inizio stesso del processo penale e la formazione del fascicolo processuale, non ricorre infatti per la norma transitoria, ne' e' dato rinvenirne altre, non potendo neppure ipotizzarsi, una maggiore affidabilita' della prova documentale rispetto alla prova testimoniale. Pertanto - restando assorbita la censura di violazione del principio di eguaglianza - l'art. 11, primo comma, della legge 15 dicembre 1990, n. 386, va dichiarato illegittimo nella parte in cui prevede che la prova dell'avvenuto pagamento di assegni e accessori deve essere fornita in sede penale mediante quietanza del portatore con firma autenticata o attestazione del pubblico ufficiale che ha ricevuto il pagamento ovvero attestazione dell'azienda di credito comprovante l'effettuazione del deposito vincolato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari) nella parte in cui prevede che "la prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita in sede penale mediante quietanza del portatore con firma autenticata o attestazione del pubblico ufficiale che ha ricevuto il pagamento ovvero attestazione dell'azienda di credito comprovante l'effettuazione del deposito vincolato";
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, legge 15 dicembre 1990, n. 386, (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari) sollevata, con riferimento agli artt. 3 e 24, comma 2, della Costituzione, dal Pretore di Varese con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 novembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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