Corte costituzionale
Sentenza n. 404/1993
Corte cost., sent. 18 novembre 1993, n. 404
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 404/1993
- Data di deposito
- 18 novembre 1993
- Data di decisione
- 12 novembre 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:404
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, legge n. 155 del 23 aprile 1981
Parametri
Massime
Massima n. 20107
Il sistema adottato, per favorire l'esodo volontario dei dipendenti anziani delle imprese industriali dichiarate in crisi, dall'art. 16 della legge n. 155 del 1981 (abbassamento dell'eta' pensionabile, dai 60 ai 55 anni per gli uomini e dai 55 a 50 anni per le donne, e previsione di un incentivo alla domanda di pensionamento anticipato nella forma di una maggiorazione dell'anzianita' contributiva pari al periodo compreso tra la data di risoluzione, per dimissioni, del rapporto di lavoro e quella del compimento, rispettivamente, di 60 o 55 anni) non soltanto appare in linea con la giurisprudenza della Corte costituzionale - che, intervenuta nella 'subiecta materia', con la sentenza n. 498 del 1988, pur elevando, per le donne, l'eta' lavorativa alla medesima soglia fissata per gli uomini (60 anni) ha lasciato per le stesse inalterata l'eta' pensionabile (55 anni) - ma attua anzi, riguardo alle condizioni del prepensionamento, una perfetta parita' di trattamento tra uomini e donne modulata sulla differenza dell'eta' pensionabile. Al contrario, la sentenza additiva richiesta dal giudice 'a quo' - che, ritenendo tale sistema lesivo degli artt. 3 e 37 Cost., vorrebbe che fosse consentito alle lavoratrici di eta' superiore ai cinquant'anni di fruire di un accredito contributivo fisso di cinque anni - finirebbe col determinare una sperequazione a danno degli uomini ai quali il beneficio dell'accredito contributivo continuerebbe a rimanere attribuito nella misura (variabile) prevista dalla legge. Ne' vale obiettare che per effetto della disposizione impugnata la lavoratrice e' costretta, per non perdere il beneficio, ad abbandonare il lavoro prima dei cinquantacinque anni, mentre per l'uomo vale il limite di sessant'anni, giacche' - come la Corte ha avuto modo di chiarire - il prepensionamento - del quale nella specie si tratta - e' caratterizzato dall'attribuzione al lavoratore della pensione prima del raggiungimento dell'eta' pensionabile. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., dell'art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, 'in parte qua'). - Sull'eta' lavorativa per l'uomo e per la donna, v. sotto vari profili, oltre alla sent. n. 498/1988, gia' citata nel testo, le sentt. nn. 137/1986 e 503/1991; sulle caratteristiche essenziali del prepensionamento v. sent. n. 60/1991.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, dal Pretore di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 18 novembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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