Corte costituzionale

Sentenza n. 401/1993

Corte cost., sent. 18 novembre 1993, n. 401

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
401/1993
Data di deposito
18 novembre 1993
Data di decisione
12 novembre 1993
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:401

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16, comma 2, legge n. 152 del 8 marzo 1968

Parametri

Massime

Massima n. 20026

La disposizione dell'art. 16, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, secondo cui, per i dipendenti degli enti locali, l'indennita' per cessazione dal servizio non di ruolo (in quanto non computabile ai fini dell'indennita' premio di servizio ai sensi dell'art. 4, secondo comma, lett. b)) e' computata sull'ultimo stipendio o salario in godimento alla data di entrata in vigore della medesima legge, senza prevedere la rivalutazione monetaria del parametro retributivo con riguardo al momento della cessazione definitiva del rapporto, contrasta palesemente con l'art. 36 Cost.. A causa del costante processo di erosione del potere di acquisto della moneta, infatti, la somma determinata per il titolo e la misura ivi previsti, perde progressivamente la proporzione alla quantita' e qualita' del lavoro prestato (fino a ridursi al presente a una somma quasi irrisoria) in ragione diretta del tempo trascorso tra le due date suddette. Percio' - assorbita l'altra censura riferita all'art. 3 Cost. - il citato art. 16 va dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede la rivalutazione, con riguardo alla data di cessazione definitiva del rapporto, della retribuzione sulla quale si computa l'indennita' per cessazione dal servizio non di ruolo prestato anteriormente all'entrata in vigore della legge medesima.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), nella parte in cui non prevede la rivalutazione, con riguardo alla data di cessazione definitiva del rapporto, della retribuzione sulla quale si computa l'indennità per cessazione dal servizio non di ruolo prestato anteriormente all'entrata in vigore della legge medesima.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 12 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze