Corte costituzionale
Sentenza n. 401/1993
Corte cost., sent. 18 novembre 1993, n. 401
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 401/1993
- Data di deposito
- 18 novembre 1993
- Data di decisione
- 12 novembre 1993
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:401
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, comma 2, legge n. 152 del 8 marzo 1968
Parametri
Massime
Massima n. 20026
La disposizione dell'art. 16, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, secondo cui, per i dipendenti degli enti locali, l'indennita' per cessazione dal servizio non di ruolo (in quanto non computabile ai fini dell'indennita' premio di servizio ai sensi dell'art. 4, secondo comma, lett. b)) e' computata sull'ultimo stipendio o salario in godimento alla data di entrata in vigore della medesima legge, senza prevedere la rivalutazione monetaria del parametro retributivo con riguardo al momento della cessazione definitiva del rapporto, contrasta palesemente con l'art. 36 Cost.. A causa del costante processo di erosione del potere di acquisto della moneta, infatti, la somma determinata per il titolo e la misura ivi previsti, perde progressivamente la proporzione alla quantita' e qualita' del lavoro prestato (fino a ridursi al presente a una somma quasi irrisoria) in ragione diretta del tempo trascorso tra le due date suddette. Percio' - assorbita l'altra censura riferita all'art. 3 Cost. - il citato art. 16 va dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede la rivalutazione, con riguardo alla data di cessazione definitiva del rapporto, della retribuzione sulla quale si computa l'indennita' per cessazione dal servizio non di ruolo prestato anteriormente all'entrata in vigore della legge medesima.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), nella parte in cui non prevede la rivalutazione, con riguardo alla data di cessazione definitiva del rapporto, della retribuzione sulla quale si computa l'indennità per cessazione dal servizio non di ruolo prestato anteriormente all'entrata in vigore della legge medesima.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 12 novembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 18 novembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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