Corte costituzionale
Sentenza n. 37/1993
Corte cost., sent. 4 febbraio 1993, n. 37
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 37/1993
- Data di deposito
- 4 febbraio 1993
- Data di decisione
- 16 gennaio 1993
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:37
Norme oggetto del giudizio
- art. 33, comma 3, legge n. 352 del 25 maggio 1970
- art. 21, comma 2, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
- art. 2, comma 2, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
- art. 20, comma 1, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
- art. 66, comma 1, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
- art. 14, comma 3, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
Parametri
Massime
Massima n. 18913
Nel giudizio sull'ammissibilita' del referendum abrogativo sono legittimati ad intervenire soltanto i delegati e i presentatori della richiesta nonche' il Governo. (Nella Specie la Corte ha ritenuto inammissibile l'intervento della Associazione "Socialita' e diritto" nel giudizio sull'ammissibilita' del referendum abrogativo parziale degli artt. 2, secondo comma, 20, primo comma, 21, secondo comma, e 66, primo comma, della l. 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale).
Massima n. 19074
La richiesta di referendum per l'abrogazione parziale degli artt. 2, secondo comma, 14, terzo comma, 20, primo comma, 21, secondo comma, e 66, primo comma, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario nazionale, essendo diretto a rendere autonoma la cura del settore ambientale rispetto a quella del settore sanitario, non riguarda materie espressamente o implicitamente escluse dalla votazione popolare in base all'interpretazione logico-sistematica dell'art. 75 Cost. e si traduce in un quesito chiaro, univoco ed omogeneo. Pertanto la suddetta richiesta deve essere dichiarata ammissibile.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione parziale degli artt. 2 secondo comma, 14 terzo comma, 20 primo comma, 21 secondo comma, 66 primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (istituzione del servizio sanitario nazionale), nei termini indicati in epigrafe; richiesta dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 15 dicembre 1992, escluse le parti del quesito (artt. 18, secondo comma, e 22 della stessa legge) per le quali l'Ufficio centrale ha dichiarato cessate le operazioni referendarie con ordinanza emessa l'11 gennaio 1993.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 4 febbraio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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