Corte costituzionale
Sentenza n. 363/1993
Corte cost., sent. 30 luglio 1993, n. 363
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 363/1993
- Data di deposito
- 30 luglio 1993
- Data di decisione
- 11 giugno 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:363
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, decreto-legge n. 384 del 19 settembre 1992
- legge n. 438 del 14 novembre 1992
- art. 13-ter, comma 2, decreto-legge n. 384 del 19 settembre 1992
Parametri
- art. 54, statuto regione Sardegna
- art. 8, statuto regione Sardegna
- art. 116, Costituzione
- art. 7, statuto regione Sardegna
- art. 119, Costituzione
Massime
Massima n. 19998
A norma dell'art. 13 ter, comma primo, del d.l. n. 384 del 1992 (convertito con modificazioni in l. n. 438 del 1992) secondo il quale le disposizioni del decreto non si applicano nelle regioni a statuto speciale se in contrasto con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, e' inapplicabile nella Sardegna la riserva all'erario, prevista dal precedente art. 13, delle maggiori entrate dell'Irpef derivanti dalla nuova curva delle aliquote previste dall'art. 9 e dalla disciplina degli oneri deducibili dettata dall'art. 10. E' infatti incontroverso che il decreto-legge in questione e la relativa legge di conversione sono stati adottati senza che la Regione sia stata sentita sulla destinazione delle suddette maggiori entrate, come invece e' richiesto dall'art. 54 dello Statuto regionale per le modifiche delle disposizioni del titolo terzo dello Statuto, e quindi anche di quella dell'art. 8, che nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 13 aprile 1983, n. 122, stabilisce, alla lett. a), che le entrate della regione sono costituite - tra l'altro - dai sette decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche riscosse nel territorio della regione. Di conseguenza, data la inidoneita' della normativa impugnata a realizzare effetti pregiudizievoli sui flussi tributari garantiti alla Regione Sardegna, la richiesta di una pronuncia di illegittimita' degli artt. 13 e 13 ter, secondo comma, - formulata del resto dalla ricorrente, come precisato nell'ultima memoria, solo ove la gia' contestata "riserva allo Stato" fosse stata ritenuta dalla Corte applicabile - risulta priva di oggetto. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 13 e 13-ter, comma secondo, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata in riferimento agli artt. 116 e 119 Cost. e 7, 8 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna). red.: F.S. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 13-ter, comma secondo, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), sollevata, in riferimento agli artt. 116 e 119 della Costituzione e agli artt. 7, 8 e 54 dello statuto, dalla Regione Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.
Il presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 luglio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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