Corte costituzionale
Sentenza n. 358/1993
Corte cost., sent. 30 luglio 1993, n. 358
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 358/1993
- Data di deposito
- 30 luglio 1993
- Data di decisione
- 26 luglio 1993
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:358
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 3, legge n. 167 del 29 aprile 1983
- art. 27, codice penale militare di pace
- art. 8, comma 2, legge n. 772 del 15 dicembre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 19963
La sostituzione della reclusione comune con quella militare in ordine al reato di rifiuto del servizio di leva per motivi di coscienza, di cui all'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, discende unicamente dall'art. 27 c.p.m.p. - che tale sostituzione prevede per la pena, inflitta o da infliggersi, ai militari per reati militari - e non e' - come ritenuto dal giudice a quo - il risultato del combinato disposto di tale disposizione con l'art. 3, terzo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167, ai sensi del quale "i condannati per reati militari originati da obiezione di coscienza possono essere affidati esclusivamente ad un ufficio o ente pubblico non militare, determinato dal Ministro della difesa, per prestarvi servizio". Per quanto concerne quest'ultima norma, percio', la questione di legittimita' costituzionale sollevata, riguardo a tale sostituzione, nei confronti del suddetto combinato disposto, difetta di rilevanza. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 19 e 27, terzo comma, dell'art. 3, terzo comma, legge 29 aprile 1983, n. 167).
Massima n. 19964
La prevista sostituzione, per i reati militari commessi da militari, della reclusione comune con quella militare, pur essendo il frutto di una scelta discrezionale - dal momento che non sussiste un obbligo costituzionale di sottoporre a pena militare la commissione di un reato militare - e in se' non irragionevole, da' luogo a manifesta incongruenza quando sia applicata nei confronti del soggetto che rifiuti di prestare il servizio di leva per motivi di coscienza. Infatti, poiche' lo scopo primario della reclusione militare e' quella del recupero del condannato al servizio alle armi appare, innanzitutto, contraddittorio basare sull'adduzione di giustificati motivi di coscienza un trattamento punitivo per il rifiuto del servizio militare all'esito del quale si prevede l'esonero dal servizio e, al tempo stesso, far consistere quel trattamento in modalita' volte al recupero del soggetto al servizio militare; in secondo luogo, l'applicazione nei confronti dell'obiettore per motivi di coscienza, di un trattamento punitivo - qual'e' la reclusione militare - volto al recupero del soggetto alle armi, potrebbe farlo incorrere in altri reati connessi al rifiuto del servizio dando luogo a quella "spirale delle condanne" negatrice di ogni valore collegato alla finalita' rieducativa della pena. Deve essere pertanto dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 27 c.p.m.p., nella parte in cui consente che la conversione della pena della reclusione comune in quella militare possa avvenire in relazione alla sanzione penale comminata per il reato previsto dall'art. 8, comma secondo, l. 15 dicembre 1972 n. 772. - Sulle finalita' della reclusione militare v. S. n. 414/91. Sul trattamento sanzionatorio previsto per il reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza v. S. nn. 409/1989 e 343/1993.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 27 c.p.m.p. nella parte in cui consente che la conversione della pena della reclusione comune in quella della reclusione militare possa avvenire in relazione alla sanzione penale comminata per il reato previsto nell'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 19 e 27, terzo comma, della Costituzione, nei confronti dell'art. 3, terzo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del condannato militare), dal Tribunale militare di Padova, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 luglio 1993.
Il presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 luglio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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