Corte costituzionale
Sentenza n. 345/1993
Corte cost., sent. 28 luglio 1993, n. 345
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 345/1993
- Data di deposito
- 28 luglio 1993
- Data di decisione
- 11 giugno 1993
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:345
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 1, legge della Regione Lombardia n. 12 del 8 febbraio 1982
- art. 4, legge della Regione Lombardia n. 16 del 20 marzo 1990
Parametri
Massime
Massima n. 19894
Sacondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, il controllo della stessa sull'ammissibilita' della questione potrebbe far disattendere la premessa interpretativa offerta dal giudice 'a quo' solo quando quest'ultima dovesse risultare palesamente arbitraria. (Nella specie, concernente la questione di legittimita' costituzionale della previsione relativa al termine perentorio entro il quale le delibere degli enti locali devono pervenire al CO.RE.CO., contenuta nell'art. 8, primo comma, della legge della Regione Lombardia 8 febbraio 1982, n. 12, nel testo modificato dall'art. 4 della legge della Regione Lombardia 20 marzo 1990, n. 16, e' stata respinta l'eccezione d'inammissibilita' per irrilevanza sollevata dalla Regione Lombardia, perche' le impugnate pronunce di decadenza del CO.RE.CO. erano state nel caso adottate oltre il termine di venti giorni previsto dalla legge per l'esercizio della funzione di controllo, avendo la Corte ritenuto non sindacabile l'assunto del giudice 'a quo' secondo cui le suddette pronunce non possono farsi rientrare in tale funzione). - In termini, tra le altre, sentt. nn. 238/1993, 103/1993, nonche' 436/1992.
Massima n. 19895
L'art. 8, primo comma, della legge della Regione Lombardia 8 febbraio 1982, n. 12, come modificato dall'art. 4 della legge regionale 20 marzo 1990, n. 16, nella parte in cui prevede la decadenza delle delibere pervenute all'organo di controllo (CO.RE.CO.) oltre il termine di trenta giorni dalla loro adozione, non introduce una nuova forma di controllo sugli atti degli enti locali - non prevista dalle leggi dello Stato ed ulteriore rispetto alle due forme tradizionali di controllo cui si riferisce l'art. 130 Cost.: di legittimita'e di merito - giacche' la verifica della tempestivita' dell'invio non riguarda il contenuto dell'atto ne' si risolve in una forma di sindacato sullo stesso, bensi' concerne un elemento esterno a tale contenuto, concretizzandosi in una verifica della regolarita' del procedimento in relazione ai presupposti previsti per l'esercizio della funzione da parte del comitato di controllo. Tale previsione si muove in un quadro normativo ormai compiutamente delineato dalla legge n. 142 del 1990 sulle autonomie locali, che demanda appunto alle regioni la disciplina del procedimento, ed il cui art. 46, comma secondo, in particolare, attribuisce a queste il potere di stabilire le modalita' ed i termini per l'invio delle deliberazioni, che, nella sua ampiezza, comprende anche la possibilita' di prevedere, come nella specie, un termine perentorio cui consegue, in caso di inosservanza, la decadenza delle delibere. A cio' aggiungasi che la previsione della perentorieta' del termine conferisce trasparenza all'attivita' degli enti locali in funzione della certezza dei loro rapporti con gli amministrati e contribuisce al buon andamento ed all'imparzialita' della funzione amministrativa, sia perche' sollecita la vigilanza degli amministratori sugli uffici, sia perche' pone al riparo i funzionari amministrativi da eventuali indebite pressioni dirette a ritardare quel corso. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, primo comma, della legge della Regione Lombardia 8 febbraio 1992, n. 12, come modificato dall'art. 4 della legge Regione Lombardia 20 marzo 1990, n. 16, in riferimento agli artt. 117, 128 e 130 Cost.).
Massima n. 19896
La disposizione dell'art. 8, comma primo, della legge della Regione Lombardia n. 12 del 1982 (modificato dall'art. 4 della legge della stessa Regione 20 marzo 1990, n. 16) che sancisce la decadenza delle delibere degli enti locali pervenute al CO.RE.CO. oltre i trenta giorni dalla loro adozione, non puo' essere ritenuta lesiva del principio di eguaglianza perche' - come prospettato dal giudice 'a quo' - la decadenza verrebbe fatta dipendere non dalla volonta' degli organi istituzionali dell'ente, ma da inadempimenti successivi degli apparati burocratici. L'imputazione all'ente degli effetti di comportamenti negligenti degli uffici costituisce infatti la naturale conseguenza dell'inquadramento degli uffici nella struttura dell'ente e della loro subordinazione alla vigilanza degli organi elettivi, vigilanza che, se regolarmente attivata, garantisce che gli uffici svolgano i loro compiti con esattezza e tempestivita', tenuto anche conto delle responsabilita' incombenti sui loro titolari. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, primo comma, della legge Regione Lombardia 8 febbraio 1982, n. 12, nel testo modificato dall'art. 4 della legge della stessa Regione 20 marzo 1990, n. 16). - Vedi anche la precedente massima B.
Massima n. 19897
L'art. 8, primo comma, della legge della Regione Lombardia 8 febbraio 1982, n. 12, come modificato dall'art. 4 della legge regionale 20 marzo 1990, n. 16, nella parte in cui prevede la decadenza delle delibere pervenute al CO.RE.CO. oltre il termine di trenta giorni dalla loro adozione, se appare legittimo in considerazione dei poteri spettanti alla Regione in ordine alle modalita' ed ai termini per l'invio delle deliberazioni (v. massima B), appare peraltro privo di giustificazione, in riferimento all'art. 3 Cost., laddove imputa all'ente locale le conseguenze dovute ai ritardi del servizio postale, essendo irragionevole il far discendere conseguenze negative per l'ente locale da comportamenti di uffici esterni, come quelli postali, non controllabili dall'ente stesso. L'art. 8, cit., va, pertanto, dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui dispone che gli atti soggetti a controllo devono "pervenire" all'ufficio dell'organo di controllo entro i termini perentori previsti, anziche' "essere spediti" da parte dell'ente controllato entro tali termini.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, della legge della Regione Lombardia 8 febbraio 1982, n. 12 (Disciplina del controllo sugli atti degli enti locali in Lombardia, norme per il funzionamento dell'organo regionale di controllo e modifica dell'art. 17 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42) nel testo modificato dall'art. 4 della legge della Regione Lombardia 20 marzo 1990, n. 16, nella parte in cui dispone che gli atti soggetti a controllo devono pervenire all'ufficio dell'organo di controllo entro i termini perentori previsti, anziché essere spediti da parte dell'ente controllato entro tali termini;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, della legge della Regione Lombardia 8 febbraio 1982, n. 12, come modificato dall'art. 4 della legge della Regione Lombardia 20 marzo 1990, n. 16, sollevata, in riferimento agli articoli 117, 128 e 130 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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