Corte costituzionale

Sentenza n. 321/1993

Corte cost., sent. 21 luglio 1993, n. 321

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
321/1993
Data di deposito
21 luglio 1993
Data di decisione
11 giugno 1993
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:321

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, legge n. 152 del 8 marzo 1968
  • art. 24, legge n. 1646 del 22 novembre 1962
  • art. 12, comb.disp., legge n. 152 del 8 marzo 1968

Parametri

Massime

Massima n. 19692

Poiche', come gia' rilevato dalla Corte per la disciplina prevista per l'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di infermiere professionale, l'indennita' premio di servizio e' da porre accanto, nella riconosciuta unitaria tendenzialita' a concedere alla preparazione professionale acquisita ogni migliore considerazione, alla pensione nell'ambito dell'intero trattamento di quiescenza, e' irrazionale - anche in riferimento alla disciplina prevista per la professione sanitaria ausiliaria di infermiere professionale - l'esclusione della facolta' di riscattare ai fini dell'indennita' premio di servizio i periodi di studio non universitario per il conseguimento del diploma di vigilatrice di infanzia indispensabile per l'ammissione in carriera, periodi di studi gia' riscattabili ai fini pensionistici. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. (assorbita ogni altra questione riferita a parametri diversi) - l'art. 12 della legge 8 marzo 1968 n. 152, nella parte in cui non consente la facolta' di riscattare ai fini della liquidazione dell'indennita' premio di servizio, i periodi corrispondenti alla durata legale del corso di studi per il conseguimento del diploma di vigilatrice di infanzia. - S. nn. 765/1988 e 26/1992.

Massima n. 19693

Risulta irrazionale, anche perche' conseguenza di un mancato coordinamento legislativo, oltre che contrastante con il principio, gia' piu' volte affermato dalla Corte, della piena riscattabilita', ai fini previdenziali di ogni tipo di studio e di preparazione professionale, la previsione (artt. 12, legge 8 marzo 1968, n. 152 e 24, legge 22 novembre 1962, n. 1646) che limita la riscattabilita', ai fini della liquidazione dell'indennita' premio di servizio, ad un solo biennio del corso di studi presso la scuola convitto, quando la durata del corso legale di studi per il conseguimento del diploma di vigilatrice di infanzia e' stata portata, da una successiva legge (legge 30 aprile 1976 n. 338) a tre anni. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - il combinato disposto di cui agli artt. 12 della legge 8 marzo 1968 n. 152 e 24 della legge 22 novembre 1962 n. 1646, nella parte in cui prevedono la riscattabilita' ai fini dell'indennita' premio di servizio del biennio corrispondente al corso di studi presso la scuola convitto anziche' dell'intero periodo corrispondente al corso legale di studi necessario per il conseguimento del diploma di vigilatrice di infanzia. - S. nn. 275/1993, 209/1993, 178/1993, 27/1992, 26/1992, 280/1991, 133/1991, 535/1990, 426/1990, 163/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi,

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali) nella parte in cui non consente la facoltà di riscattare, ai fini della liquidazione dell'indennità premio di servizio, i periodi corrispondenti alla durata legale del corso di studi per il conseguimento del diploma di vigilatrice di infanzia;

Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 e 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nella parte in cui prevedono la riscattabilità ai fini dell'indennità premio di servizio del biennio corrispondente al corso di studi presso la scuola convitto anziché dell'intero periodo corrispondente al corso legale di studi necessario per il conseguimento del diploma di vigilatrice d'infanzia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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