Corte costituzionale

Sentenza n. 318/1993

Corte cost., sent. 15 luglio 1993, n. 318

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
318/1993
Data di deposito
15 luglio 1993
Data di decisione
5 luglio 1993
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:318

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, legge n. 270 del 12 luglio 1988

Parametri

Massime

Massima n. 19688

In materia di interpretazione della legge e' canone fondamentale e prioritario quello che, a fronte di piu' significati possibili di una disposizione, impone di privilegiare quello che non collide con i principi costituzionali.

Massima n. 19689

E' costituzionalmente rilevante, trovando garanzia nell'art. 4 della Costituzione, il diritto a non essere estromessi dal lavoro ingiustamente o irragionevolmente. - In senso conforme, S. nn. 60/1991 e 331/1988.

Massima n. 19690

L'ambito soggettivo di applicazione dell'impugnato art. 3 della legge n. 270 del 1988 - disciplinante il prepensionamento obbligatorio dei dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto - e' rappresentato solo ed esclusivamente da quei lavoratori che prima del 20 giugno 1986 sono stati dichiarati inidonei allo svolgimento delle mansioni proprie dello loro qualifica. Come infatti emerge dall'accordo collettivo di lavoro 3 luglio 1986, cui la legge ha inteso dare applicazione, e dalla 'ratio' stessa della legge, volta ad eliminare gli inconvenienti derivanti da un eccessivo affollamento di personale addetto a mansioni ausiliarie che pur manteneva la dinamica salariale propria della qualifica di provenienza, e' necessaria, ai fini dell'applicazione della norma impugnata, la ricorrenza congiunta di due elementi: la inidoneita', intesa come condizione attuale, ed il risalire di essa ad uno stato antecedente al 20 giugno 1986. Cadono percio' le censure di incostituzionalita' avanzate sull'erroneo presupposto che la disciplina in questione sarebbe applicabile anche nei confronti di quei lavoratori che pur dichiarati inidonei prima del 20 giugno 1986, hanno riacquistato la piena idoneita', a nulla rilevando il fatto che non siano stati riadibiti dall'azienda alle mansioni di prima e che il recupero dell'idoneita' sia stato accertato prima o dopo l'inserimento del lavoratore nel piano quinquennale di esodo. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della l. 12 luglio 1988 n. 270 sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.) - Sull'ambito soggettivo di applicazione della norma sul prepensionamento obbligatorio v. S. n. 60/1991.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge 12 luglio 1988 n. 270 (Attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il triennio 1985-1987, agevolazioni dell'esodo del personale inidoneo ed altre misure) sollevata dal Pretore di Modena con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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