Corte costituzionale

Sentenza n. 317/1993

Corte cost., sent. 15 luglio 1993, n. 317

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
317/1993
Data di deposito
15 luglio 1993
Data di decisione
11 giugno 1993
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:317

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 590 del 14 agosto 1982
  • art. 20, comma 3, legge n. 590 del 14 agosto 1982

Parametri

Massime

Massima n. 19779

La l. n. 590 del 1982, che prevede l'istituzione di nuove universita' anche mediante la "gemmazione" di altre, statali o libere, ha solo consentito, in tale ipotesi, al personale docente, gia' inserito nei ruoli nazionali, di "essere assegnato ai posti" delle nuove facolta' e universita' e non ha quindi previsto, in favore dello stesso, alcuna forma di sanatoria di immissione in ruolo 'ope legis'.

Massima n. 19780

La mancata considerazione, da parte dell'art. 20, terzo comma, l. n. 590 del 1982, nel disporre il passaggio all'Universita' di Brescia degli assistenti e dei ricercatori dei ruoli universitari statali, della categoria degli "assistenti laureati", dipendenti dall'Ente Universitario per la Lombardia orientale (E.U.L.O.), preposti all'attivita' di collaborazione didattica e di ricerca presso i corsi universitari statali operanti in Brescia, non configura alcuna ingiustificata disparita' di trattamento che possa recare violazione al principio di eguaglianza o al canone di ragionevolezza e neppure al principio di buon andamento della p.a.. Nella specie, infatti, si pretende per i dipendenti di un consorzio, che resta un ente locale, l'immissione automatica nei ruoli (statali) di ricercatore e l'invocato 'tertium comparationis' e' costituito da docenti gia' di ruolo transitati dai posti di una universita' ad un'altra, ai quali i primi, evidentemente, non sono assimilabili. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 20, terzo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 590, 'in parte qua'). - Cfr. S. nn. 412/1992, 367/1992, 359/1992 e 31/1992, di rigetto delle questioni ripetutamente sollevate per la equiparazione di altre categorie di docenti a quelle ammesse alle tornate idoneative per professore associato, nonostante che in quei casi, rispetto a quello in questione, gli esclusi fossero certamente meno dissimili dagli ammessi.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, terzo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 590, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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