Corte costituzionale
Sentenza n. 317/1993
Corte cost., sent. 15 luglio 1993, n. 317
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 317/1993
- Data di deposito
- 15 luglio 1993
- Data di decisione
- 11 giugno 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:317
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 590 del 14 agosto 1982
- art. 20, comma 3, legge n. 590 del 14 agosto 1982
Parametri
Massime
Massima n. 19779
La l. n. 590 del 1982, che prevede l'istituzione di nuove universita' anche mediante la "gemmazione" di altre, statali o libere, ha solo consentito, in tale ipotesi, al personale docente, gia' inserito nei ruoli nazionali, di "essere assegnato ai posti" delle nuove facolta' e universita' e non ha quindi previsto, in favore dello stesso, alcuna forma di sanatoria di immissione in ruolo 'ope legis'.
Massima n. 19780
La mancata considerazione, da parte dell'art. 20, terzo comma, l. n. 590 del 1982, nel disporre il passaggio all'Universita' di Brescia degli assistenti e dei ricercatori dei ruoli universitari statali, della categoria degli "assistenti laureati", dipendenti dall'Ente Universitario per la Lombardia orientale (E.U.L.O.), preposti all'attivita' di collaborazione didattica e di ricerca presso i corsi universitari statali operanti in Brescia, non configura alcuna ingiustificata disparita' di trattamento che possa recare violazione al principio di eguaglianza o al canone di ragionevolezza e neppure al principio di buon andamento della p.a.. Nella specie, infatti, si pretende per i dipendenti di un consorzio, che resta un ente locale, l'immissione automatica nei ruoli (statali) di ricercatore e l'invocato 'tertium comparationis' e' costituito da docenti gia' di ruolo transitati dai posti di una universita' ad un'altra, ai quali i primi, evidentemente, non sono assimilabili. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 20, terzo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 590, 'in parte qua'). - Cfr. S. nn. 412/1992, 367/1992, 359/1992 e 31/1992, di rigetto delle questioni ripetutamente sollevate per la equiparazione di altre categorie di docenti a quelle ammesse alle tornate idoneative per professore associato, nonostante che in quei casi, rispetto a quello in questione, gli esclusi fossero certamente meno dissimili dagli ammessi.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, terzo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 590, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 luglio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze