Corte costituzionale
Sentenza n. 315/1993
Corte cost., sent. 15 luglio 1993, n. 315
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 315/1993
- Data di deposito
- 15 luglio 1993
- Data di decisione
- 5 luglio 1993
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:315
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 417 del 27 dicembre 1989
- art. 2, comma 23, decreto-legge n. 357 del 6 novembre 1989
Parametri
Massime
Massima n. 19772
La mera anzianita' d'insegnamento non puo' assumersi come prevalente ne', tanto meno, quale unico parametro per la selezione del personale nell'ambito dei pubblici uffici.
Massima n. 19773
Nell'ambito di una progressiva revisione della disciplina del trattamento del personale docente delle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, il legislatore ha perseguito chiaramente gli obiettivi della professionalita' del reclutamento, competenza e temporaneita' della permanenza oltre confine, eliminando pressoche' del tutto i poteri meramente discrezionali dell'autorita' amministrativa preposta al settore (cfr. r.d. 12 febbraio 1940, n. 740, d.P.R. 23 gennaio 1967, n. 215, leggi 3 marzo 1971, n. 153, 26 maggio 1975, n. 327, 25 agosto 1982, n. 604).
Massima n. 19774
La limitazione del beneficio (continuazione, per un massimo di sette anni, della prestazione del servizio all'estero) di cui all'art. 18, l. n. 604 del 1982, fra i docenti gia' in servizio presso le scuole italiane all'estero, ai soli insegnanti immessi in ruolo a seguito di concorso "per soli titoli", con esclusione degli insegnanti, in identica posizione di precariato, vincitori di concorso "per titoli ed esami", costituisce una palese irrazionalita' priva di ogni giustificazione. Considerati infatti i principi cui e' uniformata la legislazione in materia (v. massima B) e, come gia' evidenziato dalla Corte, la certezza della maggiore qualificazione del personale abilitato all'insegnamento sulla base di prove di esame a carattere selettivo, rispetto a coloro i quali abbiano ottenuto l'abilitazione in seguito alla partecipazione a corsi abilitanti o a esami speciali, la norma che privilegia questi ultimi, rispetto ai primi, oltre ad essere ingiustificatamente discriminatoria, viola altresi' il principio di buon andamento della p.a., perche' tende a favorire personale non qualificato in prove di carattere selettivo (v. massima A). E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. - l'art. 2, comma ventitreesimo , d.l. 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, in l. 27 dicembre 1989, n. 417, nella parte in cui non prevede che si applichi il disposto dell'art. 18, l. 25 agosto 1982, n. 604, anche ai docenti nominati in ruolo a seguito dell'espletamento di concorsi per titoli ed esami, qualora abbiano fatto valere il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero. - S. nn. 690/1988, 249/1986.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 23, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 (Norme in materia di reclutamento del personale della scuola), convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, nella parte in cui non prevede che si applichi il disposto dell'art. 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604 (Revisione della disciplina in materia di reclutamento del personale della scuola) anche ai docenti nominati in ruolo a seguito dell'espletamento di concorsi per titoli ed esami, qualora abbiano fatto valere il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 luglio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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